Sicurezza nei luoghi di lavoro: Completato il quadro normativo della prevenzione incendi

di Redazione tecnica - 02/11/2021

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021 del Decreto del Mnistero dell’Interno  3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, si va completa il quadro relativo all’articolo 46 rubricato “Prevenzione incendi” del d.lgs. n. 81/2008 relativamente ai luohi di lavoro.

Tre i Decreti emanati e pubblicati

Ricordiamo che sono stati già emanati e pubblicati:

  • il decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
  • il decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
  • il decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Completo il quadro previsto all'art. 46 dek d.lgs. n. 81/2008

È, dunque, adesso, completo il quadro normativo relatvo alla Sicurezza antincendio previsto all’articolo 46, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008 che così recita: “3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

  1. i criteri diretti atti ad individuare:
    1. misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
    2. misure precauzionali di esercizio;
    3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
    4. criteri per la gestione delle emergenze;
  2. le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Definiti con il D.M. 3/9/2021 i criteri di cui alla lettera a) punri 1 e 2

Con il decreto oggetto della presente notizia sono definiti, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio ed il decreto stesso si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 3 ed allegato I: Cuore del provvedimento

Il cuore del provvedimento è l’articolo 3 dello stesso in cui è precisato che:

  • le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
  • per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I al decreto stesso, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.
  • per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015;
  • per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.


© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Decreto 03/09/2021

Link Correlati

Speciale Antincendio