Impianti agrivoltaici e VIA, quando il MASE non può ignorare una legge regionale vigente
di Redazione tecnica - 28/05/2026

Una legge regionale sulle aree idonee per gli impianti FER può essere considerata superabile da un Ministero anche se è ancora formalmente vigente? La necessità di accelerare la transizione energetica consente all’amministrazione statale di ritenere non applicabile una disciplina regionale ritenuta in contrasto con il quadro normativo nazionale? E cosa succede quando, all’interno di un procedimento di VIA, Stato e Regione arrivano a conclusioni diverse sulla stessa disciplina delle aree idonee?
Sono questioni che stanno emergendo sempre più spesso nei procedimenti relativi agli impianti da fonti rinnovabili, soprattutto dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 199/2021 e dopo l’avvio, da parte delle Regioni, di discipline territoriali dedicate all’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti FER.
Sull’argomento è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 25 maggio 2026, che richiama un principio che incide non soltanto sui procedimenti di VIA, ma più in generale sul rapporto tra amministrazione statale, competenze regionali e controllo di costituzionalità delle leggi.
VIA per impianti agrivoltaici e scontro tra Regione Sardegna e MASE sulle aree idonee
La vicenda nasce in Sardegna e riguarda sei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativi a impianti agrivoltaici, nell’ambito dei quali la Regione Sardegna aveva promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica chiedendo l’annullamento dei decreti di VIA adottati dal MASE nel 2025.
Secondo la ricostruzione regionale, il Ministero aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale senza applicare la Legge Regione Sardegna n. 20/2024, approvata per disciplinare l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il nodo centrale della controversia, però, non riguardava direttamente la legittimità della disciplina regionale, quanto piuttosto il comportamento dell’amministrazione statale che, secondo la Regione, aveva ritenuto di poter prescindere dall’applicazione di una legge regionale ancora vigente sul presupposto della sua incompatibilità con il quadro normativo statale e con la disciplina nazionale sulle aree idonee prevista dal D.Lgs. n. 199/2021.
Secondo la Regione Sardegna, il punto non era l’interpretazione della disciplina statale, ma il fatto che il Ministero avesse finito per prescindere dall’applicazione di una legge regionale ancora vigente, esercitando di fatto una valutazione sulla sua legittimità costituzionale riservata esclusivamente alla Corte costituzionale.
Nel giudizio emergeva anche il richiamo all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 4298/2024 relativa al D.M. 21 giugno 2024 sulle aree idonee FER, utilizzata dal MASE nell’ambito della propria ricostruzione del quadro normativo nazionale. Secondo la difesa statale, quella pronuncia cautelare confermava la necessità di applicare l’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021 anche rispetto alle sopravvenute disposizioni regionali introdotte dalla Legge Regione Sardegna n. 20/2024.
L’Avvocatura dello Stato aveva sostenuto che il conflitto non investisse realmente attribuzioni costituzionali della Regione, ma questioni di legittimità amministrativa da devolvere eventualmente al giudice amministrativo. Anche la società proponente degli impianti agrivoltaici era intervenuta nel giudizio sostenendo che la Regione avrebbe comunque potuto esercitare le proprie prerogative nella successiva fase di autorizzazione unica prevista dal D.Lgs. n. 387/2003.
Aree idonee FER, D.Lgs. n. 199/2021 e controllo sulle leggi regionali
Per comprendere la decisione della Corte costituzionale occorre partire dal quadro normativo che disciplina le aree idonee per gli impianti FER e, più in generale, dal sistema costituzionale di controllo sulle leggi regionali.
Nel giudizio si intrecciano infatti il D.Lgs. n. 199/2021, adottato in attuazione della direttiva europea RED II e destinato a disciplinare il sistema nazionale delle aree idonee per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e le competenze attribuite alla Regione Sardegna dal proprio statuto speciale in materia urbanistica, edilizia, agricoltura, tutela del paesaggio e produzione dell’energia elettrica.
La Regione aveva rivendicato la propria potestà legislativa primaria richiamando gli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, oltre all’art. 6 del d.P.R. n. 480/1975, sostenendo che la disciplina delle aree idonee FER interferisse inevitabilmente con il governo del territorio, con la pianificazione paesaggistica e con le scelte di assetto territoriale rimesse alle competenze regionali.
Accanto al tema energetico e territoriale emergeva però anche un profilo strettamente costituzionale, perché il nucleo della controversia riguardava gli artt. 127, 134 e 136 Cost., cioè le disposizioni che disciplinano il controllo sulle leggi regionali, le competenze attribuite alla Corte costituzionale e gli effetti delle sentenze di illegittimità costituzionale.
La Regione Sardegna sosteneva infatti che, dopo la riforma del Titolo V introdotta dalla Legge n. 3/2001, il sistema costituzionale italiano si fonda su un controllo successivo delle leggi regionali, con la conseguenza che tali leggi restano efficaci e applicabili fino all’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale.
Perché la Corte costituzionale considera illegittima la mancata applicazione della legge regionale
La Corte costituzionale ha innanzitutto respinto tutte le eccezioni preliminari sollevate nel giudizio, ritenendo che la controversia investisse direttamente le prerogative costituzionali della Regione Sardegna e non si esaurisse in una semplice questione di legittimità amministrativa dei decreti VIA adottati dal MASE.
Per la Corte, il punto centrale del conflitto non riguardava tanto la correttezza dell’istruttoria ambientale o il merito delle valutazioni operate dal Ministero, quanto la spettanza del potere di ritenere non applicabile una legge regionale ancora vigente nell’ambito dei procedimenti di VIA relativi agli impianti FER.
Nel ricostruire il contenuto dei decreti impugnati, la Corte osserva che il Ministero riconosceva espressamente l’esistenza e la vigenza della Legge Regione Sardegna n. 20/2024, ma allo stesso tempo riteneva incompatibili con il quadro statale le disposizioni regionali considerate più restrittive rispetto alla disciplina nazionale delle aree idonee introdotta dal D.Lgs. n. 199/2021.
La Corte costituzionale osserva quindi che il Ministero non si era limitato a interpretare il quadro normativo applicabile ai procedimenti di VIA, ma aveva finito per prescindere dall’applicazione di una disciplina regionale ancora efficace, anticipando di fatto una valutazione sulla sua legittimità costituzionale riservata esclusivamente alla Corte costituzionale.
Nel motivare questa conclusione, la Consulta richiama anche la propria sentenza n. 26/2022, relativa a un precedente conflitto promosso dalla Regione Sardegna nei confronti di amministrazioni statali che avevano deciso di non applicare una legge regionale urbanistica già impugnata dal Governo. Anche in quella occasione la Corte aveva affermato che l’amministrazione non può negare efficacia a una legge regionale vigente, poiché il sistema costituzionale attribuisce esclusivamente alla Corte costituzionale il potere di dichiarare l’illegittimità delle leggi regionali.
Nel ragionamento della Corte assume rilievo anche il fatto che la Legge Regione Sardegna n. 20/2024 fosse pienamente vigente ed efficace al momento dell’adozione dei decreti VIA impugnati, senza che ne fosse stata dichiarata l’illegittimità costituzionale.
La Consulta precisa inoltre che la successiva sentenza n. 184/2025, con la quale erano state dichiarate illegittime alcune disposizioni della legge regionale sarda, non incideva sul tema oggetto del conflitto, proprio perché al momento dell’adozione dei decreti ministeriali la normativa regionale produceva ancora pienamente i propri effetti.
Disapplicazione della legge regionale e limiti del MASE nei procedimenti VIA FER
La parte più rilevante della decisione riguarda il rapporto tra transizione energetica, procedimenti ambientali e sistema costituzionale delle fonti, perché la Corte costituzionale ribadisce che la presenza di competenze statali in materia ambientale e gli obiettivi di accelerazione dei procedimenti relativi agli impianti FER non consentono all’amministrazione statale di sostituirsi alla Corte costituzionale nella valutazione sulla legittimità delle leggi regionali.
Gli effetti della decisione sono destinati a riflettersi anche sui futuri procedimenti relativi agli impianti da fonti rinnovabili nei quali le Regioni abbiano approvato discipline territoriali sulle aree idonee e non idonee. La Corte mette infatti in evidenza che la pubblica amministrazione non può anticipare gli effetti di una possibile futura declaratoria di illegittimità costituzionale ritenendo autonomamente non applicabile una legge regionale ancora vigente.
La decisione chiarisce inoltre che il nodo della controversia non riguardava la correttezza o meno della disciplina regionale sulle aree idonee, ma la spettanza del potere di non applicare una legge regionale vigente nell’ambito dei procedimenti di VIA.
Particolarmente significativo è anche il passaggio dedicato al rapporto tra valutazione di impatto ambientale e autorizzazione unica. La Corte respinge infatti la tesi secondo cui la Regione avrebbe potuto far valere le proprie prerogative soltanto nella successiva fase autorizzatoria prevista dal D.Lgs. n. 387/2003, precisando che il conflitto investiva direttamente i decreti VIA adottati dal MASE sulla base della mancata applicazione della legge regionale sarda.
Gli effetti della sentenza della Corte costituzionale sui futuri procedimenti FER
La Corte costituzionale ha quindi accolto il conflitto promosso dalla Regione Sardegna dichiarando che non spettava al MASE adottare i decreti di VIA sulla base della mancata applicazione della Legge Regione Sardegna n. 20/2024.
La Corte ha quindi annullato tutti i decreti VIA impugnati, ritenendo che fossero stati adottati sul presupposto della mancata applicazione di una legge regionale ancora vigente, riaffermando un principio che finisce inevitabilmente per incidere anche sui futuri procedimenti relativi agli impianti FER nei quali entreranno in gioco discipline regionali sulle aree idonee e non idonee.
Nel ragionamento della Corte emerge inoltre che la transizione energetica e l’accelerazione dei procedimenti autorizzativi non modificano il sistema costituzionale delle fonti e non attribuiscono alla pubblica amministrazione il potere di sindacare autonomamente la legittimità delle leggi regionali vigenti.
In conclusione, anche nell’ambito dei procedimenti ambientali relativi agli impianti da fonti rinnovabili, la valutazione sulla legittimità costituzionale di una legge regionale resta riservata esclusivamente alla Corte costituzionale, con la conseguenza che una legge regionale vigente continua a produrre effetti fino all’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale.
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