INL: Pubblicata una circolare sul subappalto

di Redazione tecnica - 18/10/2021

L’Ispettorato Nazionale del lavoro con la Circolare 6 ottobre 2021 prot. 1507 avente ad oggetto “Modifica alla disciplina del subappalto – art. 49 D.L. n. 77/2021 (conv. da L. n. 108/2021) - indicazioni operative” interviene sulle modifiche al subappalto introdotte dall’articolo 49 del il decreto.legge 31/05/202, n. 77 (cosiddetto “Semplificazioni-bis) recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito dalla legge 29 luglio 2021, n.  108.

La Circolare dell'Ispettorato Nazionale del lavoro

Nella Circolare l’Ispettorato nazionale del Lavoro richiama l’attenzione su quanto previsto dal comma 1 lett. b) punto 2 dell’art. 49 che ha modificato il comma 14 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, introducendo un periodo ai sensi del quale “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il nuovo comma 14 dell'articolo 105v del Codice dei contratti

Aggiunge l’Ispettorato che alle condizioni previste dal nuovo comma 14, è stata introdotta una misura di garanziaper i lavoratori dipendenti del subappaltatore che svolgano determinate attività in ragione dell’appalto. Precisamente, le attività oggetto di subappalto devono essere ricomprese nell’oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto nel capitolato e non essere, quindi, marginali o meramente accessorie rispetto all’opera o al servizio complessivamente appaltato, oppure far parte della categoria prevalente ossia, come previsto dall’art. 3 comma 1 lett. oo-bis), “la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara”. In questo ultimo caso, tuttavia, le lavorazioni devo essere incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Ricorrendo le predette condizioni la norma assicura quindi, ai lavoratori in questione, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente in ragione del CCNL dal medesimo applicato.



© Riproduzione riservata