Installazione impianti fotovoltaici: Superbonus esteso ad altri soggetti

di Redazione tecnica - 28/12/2022

L’attenzione verso la transizione energetica passa attraverso gli incentivi fiscali legati all’utilizzo di fonti rinnovabili. Prova ne è l’estensione progressiva alle agevolazioni previste per l’installazione di impianti fotovoltaici, come testimonia l’introduzione, nel ddl di Bilancio 2023, del comma 10 che modifica (ulteriormente) l’art. 119 del Decreto Rilancio.

Impianti fotovoltaici fino a 200 kW: le agevolazioni per le Onlus

In particolare, nel disegno di legge, approvato dalla Camera e attualmente in discussione al Senato, si dispone che all’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, viene introdotto il comma 7-bis per cui “La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all’articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »;

Secondo quanto previsto dal comma 10 del ddl di Bilancio 2023, le detrazioni per le spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici di cui al comma 5 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, spetteranno anche quando gli interventi siano realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis dello stesso art. 119, e quindi:

  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del d.Lgs n. 460/1997;
  • dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge n. 266/1991;
  • dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge n. 383/2000.

Gli interventi vanno eseguiti in aree o strutture non pertinenziali, anche qualora appartengono a terzi soggetti o siano proprietà di terzi, diversi dagli immobili su cui sono realizzati gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico quando essi siano situati all’interno di centri storici sottoposti a vincoli.

Ricordiamo inoltre che, come disposto dall'art. 9 del D.L. n. 176/2022 (Decreto Aiuti Quater), ai sensi del comma 8-bis dell'art. 119 del Decreto Rilancio, la detrazione massima passa dal 110% al 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Impianti fotovoltaici e detrazioni Superbonus: 110% anche per le CER

Inoltre, con il comma 10 del disegno di legge di Bilancio è prevista l’aggiunzione, al comma 16-ter, del seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l’aliquota del 110 per cento delle spese sostenute».

Confermata quindi la massima detrazione nel caso di impianti fino a 200kW di comunità energetiche rinnovabili (CER) costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all’art. 42-bis del D.L. n. 162/2019, con impianti di potenza non superiore ai 200kW e per un ammontare di spesa complessivo non superiore ai 96mila euro.

Ricordiamo per completezza che il comma 10-bis dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 dispone che il limite di spesa ammesso alle detrazioni previsto per le singole unità immobiliari, viene moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, nel caso siano coinvolti soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis) in possesso dei seguenti requisiti:

  • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. È ammissibile anche il comodato d'uso a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data anteriore all’entrata in vigore della norma.


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