Interventi su parti comuni: come compilare il 730 per le detrazioni

di Redazione tecnica - 13/02/2023

Le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia su parti condominiali rientrano tra quelle per cui è possibile richiedere la detrazione prevista dall'art.16-bis del d.P.R. n. 917/1986, a fronte della comunicazione inserita all’interno del 730 precompilato.

Detrazioni fiscali per interventi su parti comuni: a chi intestare le spese?

Cosa accade però nel caso in cui uno dei proprietari sia incapiente e le spese per la ristrutturazione siano state sostenute dal coniuge? Quale codice fiscale va indicato dall’amministratore di condominio ai fini della detrazione? Sulla questione è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, tramite Fisco Oggi.

Il riferimento è chiaramente al cd "Bonus Casa", disciplinato dall’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986, che consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 la detrazione è elevata al 50% della spesa sostenuta fino a un limite massimo di 96mila euro.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. In alternativa all’uso diretto della detrazione, i beneficiari possono utilizzare una delle opzioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio, ovvero lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Bonus Casa: interventi ammessi

Le spese ammesse al bonus Casa sono quelle sostenute per i seguenti interventi:

  • singole unità immobiliari: interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) ovvero:
    • manutenzione straordinaria;
    • restauro e risanamento conservativo;
    • ristrutturazione edilizia.

Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

  • parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione: interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del d.P.R. n. 380/2001:
    • manutenzione ordinaria;
    • manutenzione straordinaria;
    • restauro e risanamento conservativo;
    • ristrutturazione edilizia.

Ristrutturazioni edilizie: i soggetti beneficiari del Bonus Casa

Il Bonus Casa spetta ai proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese. In particolare, come specifica il Fisco, hanno diritto alla detrazione:

  • il proprietario o il nudo proprietario;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • l’inquilino o il comodatario dell’immobile;
  • i soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
  • i soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari (alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali).

Hanno diritto alla detrazione, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il componente dell’unione civile;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Proprietario incapiente e coniuge che sostiene le spese: come chiedere le detrazioni?

Quindi, come specificato dal Fisco, anche il familiare convivente del possessore o del detentore dell’immobile oggetto dell’intervento ha diritto, a determinate condizioni, a richiedere le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio.

Nel caso specifico, l’amministratore del condominio comunicherà all’Agenzia delle Entrate il soggetto a cui è attribuita la spesa e che gli è stato indicato come tale dal proprietario dell’immobile. Quindi dovrà indicare il codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa riportando nel campo “Tipologia del soggetto al quale è stata attribuita la spesa” che si tratta di “Altro soggetto comunicato all’amministratore dal proprietario”.

In questo modo, il beneficiario troverà la spesa sostenuta nel foglio informativo della precompilata, ma non nel modello. Quindi, verificata la presenza dei requisiti previsti dalla legge per richiedere la detrazione, il beneficiario aggiungerà i dati nella propria dichiarazione dei redditi.

Attenzione però: in assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’amministratore riporterà, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, il proprietario stesso.

 



© Riproduzione riservata