Lavori di privati finanziati con soldi pubblici: si applica il nuovo Codice Appalti?

di Redazione tecnica - 31/01/2024

In caso di lavori effettuati da soggetti privati, ma finanziati in misura preponderante da soggetti pubblici si applica comunque il codice degli appalti, come prima espressamente previsto dall’art. 1 del D. Lgs 50/2016?

Nuovo Codice Appalti: le previsioni per lavori finanziati con fondi pubblici

Sul punto è intervenuto il MIT, con il parere del 31 agosto 2023, n. 2268, con il quale ha confermato che nel nuovo codice dei contratti non sussiste una disposizione analoga a quella di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del previgente codice (che specificava che le disposizioni del Codice andavano applicate, altresì, ad appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti riguardassero lavori di genio civile o lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche).

Il Parere del MIT

Secondo il supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici, adesso è necessario fare riferimento all’art. 13, lett. a) della direttiva appalti 2014/24/UE, relativo ad appalti sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici utilizzando come soglia di valore quella di rilevanza europea, pari a 5.186.000 euro. ù

Quindi si applica il Codice degli Appalti, utilizzando la nuova soglia di valore. Inoltre, qualora si trattasse di lavori previsti all’art. 13, comma 7, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 28, comma 5, della legge n. 1150/1942, oppure eseguono le relative opere in regime di convenzione) e trovano applicazione le disposizioni di cui all’Allegato I.12 al nuovo codice.

No alla qualificazione dei soggetti privati

Infine il MIT specifica che, come previsto all’art. 62, comma 17 e nell’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.4, le norme sulla qualificazione non trovano applicazione nei confronti dei soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice.



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