Legge di Bilancio e ammortizzatori sociali: chiarimenti dall'INPS

di Redazione tecnica - 09/02/2022

L'INPS ha rilasciato la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, con la quale chiarisce tutte le novità introdotte dalla legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) nei commi da 191 a 257, relative agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotti con l’art. 7 del Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni ter), in favore di datori di lavoro operanti in specifici settori di attività.

Ammortizzatori sociali e legge di Bilancio: la circolare INPS

La Circolare preliminarmente sottolinea ch,  per quanto attiene agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le modifiche producono effetti sulle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca dal 1° gennaio 2022 in avanti; le innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021 e proseguita nel 2022. Le domande che rientrano nel regime previgente continueranno, quindi, ad essere gestite secondo la disciplina vigente prima del riordino normativo operato dalla legge di Bilancio 2022.

Tra le principali novità si segnalano:

  • estensione di CIGO, CIGS, Fondi di solidarietà bilaterali e FIS anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti;
  • riduzione dai 90 a 30 giorni l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per poter beneficiare dell'integrazione;
  • introduzione di un unico massimale pari a € 1.199,72 per l’anno 2021 per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.

In relazione all’erogazione e ai termini per il rimborso delle prestazioni, l’INPS ricorda che secondo la Legge di Bilancio 2022:

  • vanno rispettati i termini decadenziali relativi alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento dei trattamenti con pagamento diretto; decorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente;
  • per la determinazione della dimensione aziendale, bisogna calcolare tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti (di tutte le tipologie) che prestano la propria attività con vincolo di subordinazione sia all'interno sia all'esterno dell'azienda.

Inoltre, il lavoratore beneficiario che durante il periodo di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, o di lavoro autonomo, non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro svolte. Se invece la durata sia pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Modifiche alla cassa integrazione straordinaria (CIGS)

Molte le modifiche apportate alla CIGS. In particolare, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di CIGS e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento:

a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015;

b) alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni in L. 21 febbraio 2014, n. 13.

Inoltre, tra i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale vengono compresi oltre ai datori di lavoro del settore industriale, anche quelli operanti in tutti gli altri settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali.

In merito al contratto di solidarietà, la norma riformata innalza le percentuali di riduzione previste per ricorrere all'istituto contrattuale.

Interventi straordinario di integrazione salariale: nuove misure

La Legge di Bilancio 2022 ai commi 200 e 216 ha previsto inoltre due particolari forme di intervento di integrazione salariale straordinaria:

  • l'accordo di transizione occupazionale: ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata stabiliti dagli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili;
  • l'intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica: si tratta di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, rivolto ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che - avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile - non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Costituzione di fondi di solidarietà bilaterali

Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, la Riforma prevede la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione della CIGO (art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015). I nuovi Fondi di solidarietà dovranno obbligatoriamente garantire le tutele per tutti i datori di lavoro del settore che occupano almeno un dipendente.

Per i Fondi già costituiti al 31 dicembre 2021, è previsto un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni, entro il 31 dicembre 2022. In caso contrario, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS), al quale vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

Applicazione fondo di integrazione salariale (FIS)

Dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che:

  • occupano almeno un dipendente;
  • non rientrano nell'ambito di applicazione della CIGO (art. 10):
  • non sono destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015).

Sono presenti inoltre specifiche disposizioni riguardanti le imprese del trasporto aereo, di gestione aeroportuale, alle imprese del sistema aeroportuale, oltre che partiti e movimenti politici.

Estensione cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)

Il comma 217 estende il trattamento della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, nonché in acque interne e lagunari, inclusi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca (L. 13 marzo 1958, n. 250); agli armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dagli stessi gestita.

Decreto Sostegni ter: esenzione da versamento del contributo addizionale

Infine, l’INPS evidenzia che il Decreto Sostegni ter, all’art. 7, consente ai datori di lavoro operanti nei settori specificatamente individuati e che sospendono o riducono l'attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, di richiedere l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale.



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Circolare