Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: aggiornato il DGUE elettronico

di Redazione tecnica - 13/07/2023

Dopo l'aggiornamento effettuato dal MIT delle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di DGUE, AGID ha anche adeguato la tassonomia alle modifiche introdotte dal d.Lgs. n. 36/2023, (Nuovo Codice dei contratti pubblici) per la corretta compilazione del DGUE digitale da parte delle stazioni appaltanti, degli enti concedenti e degli operatori economici, nell’ambito del vigente quadro normativo nazionale.

DGUE: aggiornato il modello elettronico

La conferma arriva con la determina n. 164/2023 dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con cui AgID ha adottato il Comunicato di aggiornamento della “Tassonomia di riferimento dei criteri”, che correda le “Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT” del 31 luglio 2021. Per rendere più semplice l’identificazione della nuova formulazione dei quesiti e dei gruppi di quesiti, AgID ha messo a disposizione il fac-simile del formulario, completo di tutte le informazioni previste.

DGUE elettonico: le specifiche e gli aggiornamenti

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) elettronico va obbligatoriamente presentato in formato XML, basato sul modello dati di scambio definito dalla Commissione europea (ESPD-EDM - European Single Procurement Document-Exchange Data Model) di cui alle “Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT”, pubblicate da AgID il 31 luglio 2021.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti, AGID segnala:

  • la riformulazione di alcuni quesiti e l’aggiornamento dei riferimenti normativi al nuovo Codice dei contratti pubblici;
  • la revisione integrale del criterio “Purely national”, relativo ai motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale;
  • l’eliminazione dei quesiti nazionali relativi all’autodisciplina, di modo da rendere il DGUE più in linea con la formulazione proposta dal Regolamento di esecuzione 2016/7/UE e con la versione 2.1.1 dell’ESPD-EDM;
  • l’eliminazione di alcuni dei criteri previsti dall’ESPD-EDM non attinenti al contesto normativo nazionale.

Inoltre AGID evidenzia che nella sezione B della Parte II del DGUE inerente le informazioni relative ai rappresentanti dell’operatore economico, nella quale vanno indicati i soggetti di cui all’articolo 94 co. 3 del Codice dei contratti pubblici, è necessario che l’operatore economico inserisca i codici fiscali al fine di identificare univocamente i soggetti per i quali interrogare i servizi ANAC per le dovute verifiche.



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