Obbligo di adesione alle gare centralizzate: richiamo ANAC ai principi di risultato, fiducia e accesso al mercato
di Redazione tecnica - 06/05/2025

È legittimo per un Comune indire una gara autonoma per un servizio rientrante tra le categorie merceologiche centralizzate? Quali obblighi normativi impone il DPCM dell’11 luglio 2018 e cosa accade in caso di mancata adesione a una gara già attiva?
Le risposte arrivano dall’ANAC, che con la delibera del 16 dicembre 2024, n. 590 ha richiamato un ente locale a operare nel rispetto dei vincoli di legge.
Principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato: richiamo di ANAC alle Amministrazioni
Nel caso in esame, l’Amministrazione ha proceduto autonomamente all’affidamento del servizio di trasporto scolastico, disattendendo l’obbligo di adesione alla procedura centralizzata gestita dalla CUC regionale. In particolare, l’ente non ha fornito una motivazione adeguata e documentata per giustificare il ricorso a una procedura autonoma, come richiesto per i settori merceologici obbligatori ex DPCM 11 luglio 2018.
Il DPCM stabilisce che le amministrazioni pubbliche devononoobbligatoriamente ricorrere alle centrali di committenza per l’acquisto di beni e servizi rientranti in determinate categorie merceologiche. Tra queste rientra anche il trasporto scolastico, oggetto della procedura in esame.
La decisione di ANAC: violazione dei principi di concorrenza, economicità e trasparenza
Secondo l’Autorità, l’Ente territoriale ha agito in assenza di un’effettiva istruttoria finalizzata a valutare la possibilità di stipulare un contratto attuativo con il soggetto aggiudicatario della gara centralizzata.
Il Comune non avrebbe infatti dimostrato:
- i vantaggi economici della gara autonoma;
- i limiti qualitativi dell’offerta centralizzata;
- quali sarebbero stati i tentativi di interlocuzione con l’operatore selezionato.
Tale condotta ha comportato una lesione dei principi di concorrenza, imparzialità e non discriminazione, con violazione degli articoli 1, 2 e 3 del d.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 9 del D.L. 66/2014, oltre che delle disposizioni specifiche del DPCM 11 luglio 2018.
Spiega ANAC che il principio del risultato, va inquadrato nel contesto della legalità e della concorrenza; in tal senso è necessario richiamare anche il principio della fiducia di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 36 che “favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato”.
Gare centralizzate: gli obblighi di adesione delle Amministrazioni
Nel caso di specie, le coordinate ermeneutiche contenute negli artt. 1 e 2 del Codice dei Contratti sono state completamente disattese dall’Ente locale che non ha dimostrato un’effettiva collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi sottesi alle procedure ad evidenza pubblica.
Non solo: ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. n. 36/2023, i principi di accesso al mercato, concorrenza e trasparenza devono orientare ogni scelta della stazione appaltante. L’adesione a iniziative di acquisto aggregato rappresenta non solo una facoltà, ma un vincolo normativo cogente, salvo espressa e motivata deroga da documentare in modo puntuale.
Ne deriva che nel caso di servizio oggetto di gara centralizzata sussiste un obbligo di adesione per le amministrazioni coinvolte e che eventuali deroghe sono consentite solo in via eccezionale e adeguatamente motivate, che dimostrino la non convenienza o l’inadeguatezza dell’offerta selezionata. In mancanza, l’Ente rischia di incorrere in gravi violazioni normative e contabili, con possibili ripercussioni anche sul piano erariale.
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