Ordine di demolizione, ante ’67 e vincoli: il TAR sulla proporzionalità della sanzione
di Redazione tecnica - 15/09/2025

Un ordine di demolizione può essere rivolto anche a chi non è più proprietario dell’immobile? La sola indicazione come “committente” delle opere è sufficiente a fondare la responsabilità per un abuso edilizio? La prova dell’epoca di costruzione “ante ’67” consente davvero di sottrarsi all’obbligo del titolo edilizio e ai vincoli paesaggistici? E ancora: fino a che punto l’Amministrazione ha margini di discrezionalità quando accerta un abuso edilizio in area vincolata?
Ordine di demolizione: destinatari e natura vincolata del provvedimento
Questi interrogativi sono stati al centro della controversia decisa dal TAR Lazio con la sentenza del 10 settembre 2025, n. 16157. Un’amministrazione comunale aveva ordinato la demolizione di un articolato complesso di opere, realizzate in zona agricola E1 del PRG e sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico, con un’ingiunzione rivolta sia all’attuale proprietaria-committente degli immobili, sia ad un soggetto indicato genericamente come committente, e riguardava tre tipi di intervento:
- la trasformazione di un casale storico in più unità immobiliari;
- la costruzione in aderenza di un fabbricato con sette abitazioni;
- la sopraelevazione con ulteriori cinque unità non censite.
I ricorrenti avevano contestato la legittimità dell’ordinanza in relazione a:
- corretta individuazione dei destinatari;
- anteriorità delle opere rispetto al 1967;
- adeguatezza della motivazione;
- qualificazione degli interventi;
- possibilità di invocare il principio di proporzionalità della sanzione.
Il TAR ha accolto il ricorso soltanto in relazione a un motivo, respingendo poi tutte le doglianze. Vediamo il perché.
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