Ordine di demolizione: efficacia, sospensione e conseguenze

di Redazione tecnica - 09/10/2023

La pendenza di una domanda di sanatoria non comporta l’annullamento di un ordine di demolizione, ma soltanto la sospensione della sua efficacia, che riprende il suo corso in caso di rigetto dell'istanza.

Ordine di demolizione: il Consiglio di Stato sulla sospensione dell'efficacia

Si tratta di un granitico principio in giurisprudenza amministrativa, ripreso dal Consiglio di Stato con la sentenza del 6 ottobre 2023, n. 8702, con la quale Palazzo Spada ha respinto l’appello proposto dai proprietari di due manufatti abusivi per i quali era stata presentata istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Secondo i ricorrenti, la presentazione dell’istanza di sanatoria aveva privato di efficacia l’ordine di demolizione, rendendo illegittima anche la successiva ordinanza di acquisizione delle opere al patrimonio comunale. Questo perché il Comune avrebbe dovuto adottare una nuova ingiunzione a demolire o, quantomeno, avrebbe dovuto assegnare un nuovo termine per ottemperare alla demolizione a seguito della presentazione dell’istanza di sanatoria, ed in assenza di tali ulteriori provvedimenti l’ordine di demolizione non avrebbe costituito un valido presupposto per l’adozione del provvedimento di acquisizione gratuito. Una tesi rafforzata dal lungo lasso di tempo intercorrente tra l’adozione dell’ordine di demolizione e l’acquisizione gratuita, che ha contribuito a rafforzare la convinzione degli appellanti circa l’inefficacia sopravvenuta dell’ordine di demolizione.

L’inerzia dell’amministrazione avrebbe inoltre comportato la violazione dell’iter amministrativo descritto dall’art 31 del d.P.R. n. 380/2001, determinando una cesura temporale nel procedimento ed impedendo il consolidarsi in favore dell’Amministrazione dell’effetto traslativo.

Palazzo Spada è stato di diverso avviso: secondo la giurisprudenza più recente, la presentazione di una istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso; non vi è dunque una automatica necessità per l’amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione. La domanda di accertamento di conformità determina un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, ma tale inefficacia opera in termini di mera sospensione. In caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia.

Inottemperanza all'ordine di demolizione: le conseguenze 

Inolre, il Consiglio spiega che il lasso temporale trascorso tra il precedente ordine di demolizione e l’acquisizione al patrimonio comunale del manufatto abusivo è del tutto irrilevante, tenuto conto che il presupposto affinché possa configurarsi l’acquisizione gratuita è la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione dell’immobile abusivo entro il termine di novanta giorni fissato dalla legge, avendo la giurisprudenza al riguardo precisato che l’effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire entro il termine di legge.

Non convince neanche la tesi per cui la pendenza del sequestro preventivo abbia privato gli appellanti della disponibilità dei beni di cui era stata ingiunta la demolizione, impedendo loro di ottemperare all’ordine ripristinatorio. Come evidenziano i giudici, l’esistenza di un sequestro penale non è infatti di ostacolo alla ottemperanza dell’ordine di demolizione, sussistendo la possibilità di ottenere il dissequestro dell’immobile, al fine di ottemperare allo stesso e proprio per evitare l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Infine, non valgono a integrare una effettiva attività di ottemperanza all’ordine di demolizione la mera sollecitazione della fissazione dell’udienza di discussione del giudizio penale di appello, né, in questo caso, la presentazione dell’istanza per il rilascio di titolo abilitativo alla demolizione spontanea delle opere, dal momento a quella data, era già ampiamente decorso il termine di legge per adempiere all’ordinanza.



© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Sentenza