Un ordine di demolizione può essere revocato?

di Redazione tecnica - 07/10/2021

È possibile chiedere la revoca di un ordine di demolizione per un edificio abusivo che sia stato acquisito al patrimonio comunale? Sulla questione risponde ancora una volta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35669/2021, a seguito di ricorso straordinario contro la sentenza n. 8514/2021 della Terza sezione penale della Cassazione.

Ordine di demolizione e acquisizione al patrimonio pubblico

Nel caso in esame, era stata emessa nel 2003 una sentenza irrevocabile per abuso edilizio e, contestualmente, era stato specificato l’ordine di demolizione della palazzina unifamiliare oggetto dell'abuso. A tale ordinanza era seguita la presentazione di un’istanza di revoca per l’intervenuta regolarizzazione urbanistica, con il condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003.

Il giudice aveva accolto tale richiesta, ma ad essa si è opposta la Procura della Repubblica ritenendo che non fosse possibile provvedere alla revoca dell'ordine di demolizione perché:

  • la palazzina era stata ormai acquisita alla proprietà pubblica;
  • il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune era illegittimo proprio perché il bene era stato acquisito al patrimonio comunale in conseguenza della mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire emessa negli anni precedenti.

Gli ermellini hanno quindi accolto il ricorso, sostenendo che l'inottemperanza alla prima ordinanza di demolizione ha di fatto reso inefficace la successiva domanda di condono e di conseguenza il titolo abilitativo conseguito.

Ordine di demolizione: la notifica del provvedimento

Secondo i condannati invece con la sentenza della Cassazione sarebbe stato commesso un errore di fatto, perché era agli atti la prova dell'impossibilità giuridica dell'acquisizione gratuita dell’edificio al patrimonio comunale, considerando che l'ordine di demolizione era stato notificato al solo responsabile dell'abuso e non anche ai proprietari.

La Cassazione ha quindi respinto il ricorso straordinario, ricordando che non è necessaria la notifica dell'ingiunzione a demolire per l'acquisizione al patrimonio comunale.

Per altro in questo caso non si può parlare di errore di fatto, che va distinto da quello materiale, indicati dall'art. 625-bis del codice di procedura penale come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione.

Errore materiale ed errore di fatto

L'errore materiale consiste nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica.

L’errore di fatto in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Di conseguenza, gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione sono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto e quindi, inoppugnabili.

 



© Riproduzione riservata

Link Correlati

Sentenza