PA e incarichi professionisti: necessario specificare il compenso

di Redazione tecnica - 15/12/2021

Incarichi a professionisti da parte di una Pubblica Amministrazione: il contratto è nullo se il compenso non è specificato e approvato tramite delibera. Lo ha confermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 38359/2021, a seguito del ricorso contro un’Amministrazione Comunale presentato da alcuni professionisti per il pagamento di alcune parcelle.

Incarichi a professionisti da Pubbliche Amministrazioni: la sentenza della Cassazione

In particolare, i professionisti avevano presentato decreto ingiuntivo per il pagamento di diversi onorari relativi a numerose pratiche di condono edilizio istruite per conto di un Comune.

Il Tribunale aveva appunto già rigettato le domande, rilevando l'assenza di una valida forma scritta ad substantiam, necessaria trattandosi di contratti d'opera professionale intercorsi con una PA. Non solo: la nullità di tali contratti scaturiva anche dal fatto che, dovendo il contratto essere preceduto da una valida deliberazione dell'ente locale, non era presente l'indicazione dei mezzi economici per fare fronte al relativo impegno di spesa.

Il giudizio era stato quindi confermato dalla Corte d'Appello, che aveva dichiarato inammissibile il gravame per assenza di documentazione scritta, ai fini della prova, idonea a comprovare la conclusione del contratto. Inoltre, il giudice aveva sottolineato la necessità di una stipulazione contestuale del contratto, trattandosi di contratti conclusi con la PA. Dall'indice dei fascicoli delle parti, non emergeva la produzione della documentazione idonea.

Secondo i ricorrenti, il fatto che tutti i documenti portati come prova avessero contenuto identico, avrebbero comprovato, specialmente tramite l'atto di consegna delle pratiche di condono istruite al Comune, la conclusione del contratto.

Cassazione: senza delibera del compenso, il contratto è nullo

Di diverso avviso gli ermellini, che hanno giudicato il ricorso inammissibile: la sentenza del Tribunale ha evidenziato come il rigetto della domanda di pagamento dei vari professionisti si fondi sul riscontro della nullità dei contratti di incarico, determinata sia dall'assenza di una valida forma scritta e dalla contestualità tra proposta ed accettazione, sia dalla carenza di una preventiva deliberazione dell'organo competente, manifestata tramite rappresentante legittimato, e corredata della specifica indicazione dei mezzi per far fronte al relativo onere economico.

Secondo la Superma Corte, sia nel vigore del combinato disposto degli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), sia ai sensi dell'art. 55, quinto comma, della legge sull'ordinamento delle autonomie locali 8 giugno 1990, n. 142 (il quale prevede la necessità dell'attestazione della copertura finanziaria), la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'ente locale soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte. L'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, nullità che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso.

Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile in quanto il contratto con una Pubblica Amministrazione si considera concluso nel momento in cui viene specificata in delibera scritta e approvata, il compenso stabilito per l’incarico.



© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Sentenza