Patente a crediti nei cantieri: l'INL chiarisce come recuperare i crediti persi

di Redazione tecnica - 27/06/2026

Con la nota del 24 giugno 2026, n. 4634, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni operative per le Commissioni territoriali chiamate a valutare le richieste di recupero dei crediti della patente prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

Patente a crediti nei cantieri: l'INL detta le regole per recuperare i crediti persi

Il documento, adottato in attuazione dell'art. 5, comma 4, del D.D. n. 24/2026 e condiviso con l'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, fornisce i primi criteri operativi destinati a uniformare l'attività delle Commissioni territoriali incaricate dell'istruttoria delle domande presentate da imprese e lavoratori autonomi che hanno subito la decurtazione dei crediti.

Disciplina inoltre la composizione delle Commissioni, prevedendo la partecipazione dei rappresentanti delle ASL e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), oltre a definire gli elementi che dovranno essere presi in considerazione ai fini del riconoscimento dei crediti, sia con riferimento ai percorsi di formazione sia agli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La nota precisa inoltre che queste prime indicazioni saranno oggetto di un monitoraggio continuo da parte dell'INL e dell'INAIL, così da consentire eventuali aggiornamenti sulla base dell'esperienza maturata nella fase applicativa.

Recupero dei crediti della patente: come presentare la domanda

Il procedimento prende avvio con la presentazione di un'apposita istanza da parte dell'impresa o del lavoratore autonomo interessato al recupero dei crediti.

La domanda deve essere trasmessa tramite PEC all'Ispettorato territoriale del lavoro presso il quale opera la Commissione competente, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ispettorato.

L'invio può essere effettuato anche per il tramite dell'associazione di rappresentanza e deve contenere una proposta che illustri le modalità con cui si intende recuperare i crediti decurtati, indicando le attività formative da svolgere, gli eventuali investimenti programmati in materia di salute e sicurezza e i tempi previsti per la loro realizzazione.

L'impresa o il lavoratore autonomo possono inoltre chiedere un confronto diretto con la Commissione durante l'istruttoria, così da condividere preventivamente il percorso proposto per il recupero dei crediti.

Recupero dei crediti attraverso la formazione: tutti i requisiti dei corsi

La partecipazione a percorsi di formazione deve essere aggiuntiva rispetto a quella già obbligatoria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e non può essere considerata valida ai fini dell'aggiornamento periodico imposto dalla stessa normativa.

Per poter ottenere il riconoscimento dei crediti, i corsi devono essere organizzati dai soggetti formatori individuati dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con esclusione del datore di lavoro nelle more dell'adozione dell'ulteriore Accordo Stato-Regioni previsto dalla Legge n. 198/2025, e possono svolgersi sia in presenza sia in videoconferenza sincrona, purché tale modalità sia ritenuta compatibile con gli obiettivi del percorso.

Ogni corso non può superare i trenta partecipanti e i contenuti devono essere strettamente collegati alle violazioni che hanno determinato la decurtazione dei crediti. Sarà la Commissione, anche sulla base delle proposte formulate dall'interessato, a individuare gli argomenti da trattare.

La nota disciplina anche i requisiti richiesti ai docenti, che devono possedere quanto previsto dal D.I. 6 marzo 2013, mentre il datore di lavoro non può svolgere il ruolo di docente formatore.

Al termine del percorso il soggetto formatore dovrà rilasciare un attestato contenente tutti gli elementi indicati dalla nota, compresa l'espressa dicitura "valido ai fini del recupero crediti".

Per ottenere il riconoscimento dei crediti non è però sufficiente frequentare il corso: il partecipante dovrà infatti superare una prova finale con almeno il 70% di risposte corrette e aver frequentato almeno il 90% delle ore previste dal programma.

Come si calcolano i crediti recuperabili con la formazione

Il documento introduce anche un criterio oggettivo per determinare la durata minima dei percorsi formativi.

In particolare, la durata minima del corso deve essere calcolata applicando come riferimento la differenza tra 30 e i crediti residui della patente, moltiplicata per un coefficiente compreso tra 0,8 e 1,5, il cui valore sarà stabilito dalla Commissione tenendo conto della gravità delle violazioni contestate e dell'eventuale concorso di violazioni di diversa natura.

Una volta completato il percorso, il riconoscimento avviene nella misura di 0,25 crediti per ogni ora di formazione, con arrotondamento all'unità inferiore. Per esempio, un corso della durata di sette ore consente di maturare 1,75 crediti, che vengono arrotondati a un solo credito.

È inoltre prevista la possibilità di recuperare i crediti in maniera progressiva. L'impresa o il lavoratore autonomo possono infatti presentare un piano formativo articolato in più moduli e chiedere il riconoscimento dei crediti maturati al completamento dei singoli percorsi, senza attendere necessariamente la conclusione dell'intero programma.

Gli investimenti che consentono di recuperare i crediti della patente

La nota fornisce anche indicazioni sugli investimenti destinati a migliorare i livelli di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La loro valutazione è affidata alla Commissione, che dovrà analizzarli sotto diversi profili, dalla sostenibilità economica e organizzativa alla coerenza con la struttura e le dimensioni dell'impresa, fino alla capacità di ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali e alla relazione con le violazioni che hanno determinato la decurtazione dei crediti.

Tra gli investimenti ritenuti utili ai fini del recupero dei crediti, la nota cita, a titolo esemplificativo, i sistemi di rilevamento ambientale, i dispositivi di protezione individuale e l'abbigliamento intelligente dotati di sensori, le tecnologie dedicate alla sorveglianza sanitaria, la robotica e l'automazione per le lavorazioni più pericolose e le metodologie didattiche e di assistenza basate sulla realtà virtuale, aumentata o mista.

Nel caso dei dispositivi di protezione individuale intelligenti, il documento precisa che il semplice acquisto non è sufficiente per ottenere il riconoscimento dei crediti. Occorre infatti dimostrarne anche l'effettivo utilizzo attraverso la formazione dei lavoratori e, quando previsto, il relativo addestramento.

Possono essere valutati positivamente anche gli investimenti realizzati grazie a contributi pubblici.

Quanti crediti si possono recuperare con gli investimenti

Per gli investimenti effettuati, la nota individua anche il numero massimo di crediti attribuibili.

La Commissione può riconoscere un credito per investimenti compresi tra 5.000 e 25.000 euro, tre crediti per investimenti superiori a 25.000 euro e fino a 50.000 euro e sei crediti quando il valore degli investimenti supera 50.000 euro.

Anche il recupero dei crediti attraverso gli investimenti può essere pianificato in modo graduale, sulla base dei risultati progressivamente conseguiti e dello stato di avanzamento degli interventi realizzati.

Cos'è la patente a crediti e come funziona il sistema

È utile ricordare il funzionamento della patente a crediti prevista per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Introdotta dall'art. 29 del D.L. n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024, e disciplinata dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, la patente rappresenta il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi sotto il profilo della salute e sicurezza sul lavoro.

Il meccanismo prevede l'assegnazione iniziale di 30 crediti, destinati a diminuire in caso di violazioni individuate dall'Allegato I-bis al D.Lgs. n. 81/2008.

Le modalità di recupero dei crediti sono disciplinate dal D.M. n. 132/2024, mentre il successivo D.D. n. 24/2026 ha definito i criteri operativi demandando alle Commissioni territoriali la valutazione delle richieste presentate da imprese e lavoratori autonomi, sui quali l'INL è appunto intervenuto con la nuova nota.



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