Pergolato fotovoltaico: i 4 requisiti per la CILA

di Redazione tecnica - 22/09/2021

Tra le problematiche più "rilevanti" che la giurisprudenza ha provato a risolvere in questo ultimo ventennio di applicazione del DPR n. 380 del 2021 (Testo Unico Edilizia), c'è da annoverare il corretto inquadramento normativo delle strutture edilizie cosiddette "leggere".

Strutture edilizie leggere: le 4 caratteristiche

Definizioni a parte, per comprendere quando una struttura leggera necessiti di titolo edilizio (permesso di costruire o SCIA), comunicazione (CILA) o possa considerarsi edilizia libera, le numerose sentenze di ogni ordine e grado ci hanno permesso di rilevare 4 caratteristiche che è necessario analizzare:

  • le dimensioni struttura;
  • la sua funzionalità;
  • la natura dei materiali utilizzati;
  • l'amovibilità della struttura.

Pergolato fotovoltaico: la giurisprudenza

Ma, come spesso accade, l'argomento è "vittima" di continui ricorsi e, quindi, altrettanti interventi del Tribunali, come nel caso della sentenza n. 9457 del TAR Lazio che ci consente di confermare alcune certezze già emerse con le precedenti:

Con queste due ultime sentenze sono state definite le caratteristiche per poter definire un manufatto come "pergolato", ovvero:

  • funzione ornamentale;
  • realizzato con una struttura di minimo peso;
  • facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta.

Nei suddetti casi è possibile parlare di "pergolato", ovvero di una struttura leggere che non necessita del previo rilascio del permesso di costruire. La giurisprudenza ha anche ammesso che quando il pergolato è coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia ed è soggetto al rilascio del permesso di costruire.

Pergolato fotovoltaico: nuovo intervento del TAR

Nella nuova sentenza del TAR Lazio, il concetto viene ulteriormente affinato con nuove indicazioni. Il Tribunale di primo grado conferma, infatti, che per l’apposizione di un impianto fotovoltaico su un pergolato è sufficiente la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) poiché “il fatto che la copertura della tettoia non sia costituita da rampicanti, come nell'immagine tradizionale dei pergolati, ma da pannelli fotovoltaici, non trasforma il manufatto in una tettoia sottoposta agli indici edilizi, purché sia in ogni caso garantita la permeabilità. La funzione del pergolato è, infatti, quella di sostegno. La copertura non è un elemento necessario, ma un complemento ammissibile, alla duplice condizione di essere solo appoggiato (e quindi facilmente amovibile) e di non impedire del tutto il passaggio della luce e dell'acqua. Una volta rispettate queste condizioni, se la disciplina urbanistica non contiene restrizioni ulteriori, è irrilevante che sulla travatura di sostegno siano installati dei pannelli fotovoltaici”.

Definita, dunque, una quarta condizione per poter considerare un manufatto come pergolato. Ovvero la "permeabilità" della tettoia del pergolato.

Pergolato: i 4 requisiti

Volendo riassumere, un pergolato è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi. Quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie. Ecco i requisiti che deve possedere un pergolato per essere considerato tale:

  • deve avere una funzione ornamentale;
  • deve essere realizzato con una struttura di minimo peso;
  • deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta;
  • deve garantire la permeabilità.

Soddisfatti i suddetti requisiti e in assenza di vincoli, il manufatto può essere realizzato a seguito di CILA.



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