Permesso di costruire annullato: no all'autotutela oltre i termini consentiti
di Redazione tecnica - 17/01/2024
Decorsi i termini previsti dalla legge sul procedimento amministrativo, da ultimo modificati dall'articolo 63 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, un titolo edilizio non può essere annullato in autotutela, anche se il riscontro di eventuali difformità rispetto a quanto autorizzato mantiene comunque la sua validità.
Annullamento titoli edilizi in autotutela: il no del TAR
Lo conferma il TAR Lazio con la sentenza del 9 gennaio 2024, n. 378, con la quale ha accolto il ricorso del proprietario di un immobile, che aveva acquistato nel 2022 un terreno, insieme alla concessione edilizia e al permesso di costruire, vedendosi annullare in autotutela i titoli perché non era stata richiesta l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d. Lgs. n. 42/2004. L’amministrazione aveva anche ordinato la demolizione dell’immobile e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, oltre che rilevato alcune difformità rispetto all’ultimo titolo edilizio costituito dal p.d.c. del 2002.
Sul punto il TAR ha ricordato che, ai sensi dell’art. 21-nonies, co. 1, della Legge n. 241/1990, nella sua versione vigente dal 31 luglio 2021, da ultimo modificata dall'articolo 63, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Annullamento d'ufficio: i termini di legittimità
Di converso, la giurisprudenza ha anche chiarito che è illegittimo l'annullamento d'ufficio di un permesso di costruire in sanatoria adottato anteriormente alla riforma dell'art. 21-nonies, l. n. 241/1990 emanato oltre il termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, in assenza di condotte integranti i presupposti giuridici che autorizzano il superamento di tale termine.
Infatti, il temine di diciotto mesi, se, per un verso, non può applicarsi in via retroattiva — nel senso di computare anche il tempo decorso anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 124/2015 — per un altro verso, non può che cominciare a decorrere dall’entrata in vigore della nuova disposizione anche in relazione a provvedimenti emanati anteriormente.
Applicando il principio giurisprudenziale al caso in esame, la novella del citato art. 21-nonies è entrata in vigore il 31 luglio 2021, mentre il provvedimento impugnato è stato emanato a marzo 2023, oltre quindi il termine di 12 mesi, e senza alcuna motivazione sulle eventuali ragioni di tale superamento.
Il provvedimento di annullamento in autotutela dei suddetti titoli edilizi è stato quindi dichiarato illegittimo, senza tuttavia che ciò abbia però comportato alcun effetto sulle difformità accertate con la medesima ordinanza, rispetto agli atti autorizzativi. Le difformità infatti restano sottoposte al regime previsto dalla legge per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità da esso.
Il risarcimento danni per il giudice è stato invece ritenuto inammissibile non essendosi avverata la condizione cui il ricorrente ha subordinato la richiesta, ossia l’esecuzione dell’ordine di demolizione, sospeso invece nelle more della definizione del giudizio.
© Riproduzione riservata
- Tag: