PNRR e assunzioni professionisti presso la PA: chiarimenti da Inarcassa

di Redazione tecnica - 13/12/2022

Nel caso di assunzioni a tempo determinato presso la pubblica amministrazione per lo svolgimento di incarichi legati all'attuazione del PNRR, come si devono comportare i professionisti da un punto di vista previdenziale?

Assunzione presso la PA per incarichi PNRR: gli adempimenti previdenziali

Come ha specificato Inarcassa, ai sensi dell’art. 1, commi 7-ter e 7-quater all’art. 1 del D.L. n. 80/2021, come modificato dall’art. 31 del D.L. n. 152/2021 (“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”) che ha introdotto misure per incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l’attuazione del PNRR, e del decreto interministeriale di attuazione del 2 settembre 2022, i professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a tempo determinato PNRR:

  • a) non sono tenuti alla cancellazione dall’albo professionale;
  • b) hanno la facoltà di mantenere l’iscrizione presso la Cassa previdenziale di appartenenza. Nel caso il professionista non opti per il mantenimento dell’iscrizione al proprio Ente di riferimento, potrà chiedere la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ex PNRR senza sostenere alcun onere.

Le disposizioni si applicano ai professionisti iscritti a Inarcassa assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni per l’attuazione del PNRR (art. 1, comma 7- ter, del decreto legge n. 80/2021). La scelta va comunicata a Inarcassa entro 30 giorni dalla data di assunzione presso la pubblica amministrazione (art. 1 del DM del 02/11/2022), compilando il modulo da inviare via PEC all’indirizzo protocollo@pec.inarcassa.org.

Assunzioni a tempo determinato presso la PA: cancellazione da Inarcassa 

Nel caso in cui i professionisti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato scelgano la cancellazione ex art. 2 del DM del 02/09/2022, la posizione sarà assimilata all'esclusione per assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria. Il professionista dovrà soltanto versare il contributo integrativo sul volume di affari professionale prodotto nel periodo.

Dal punto di vista della tutela previdenziale e assistenziale, il professionista non potrà godere delle prestazioni assistenziali durante il periodo in cui risulta cancellato. Al termine del rapporto di lavoro presso la PA, dovrà richiedere la reiscrizione ad Inarcassa e potrà ricongiungere il periodo assicurativo maturato presso l’Inps senza oneri a suo carico.

Mantenimento dell’iscrizione a Inarcassa

Qualora invece, ai sensi dell’art. 3 del DM del 02/09/2022, il professionista mantenga l’iscrizione a Inarcassa, durante il periodo di assunzione presso la PA, dovrà versare il contributo integrativo e soggettivo (minimi e conguaglio), nonché il contributo di paternità, con esclusione del contributo di maternità in quanto la relativa copertura è assicurata dall’INPS.

Inoltre il periodo di iscrizione ad Inarcassa resta valido ai fini del diritto e del calcolo dell’anzianità previdenziali, ma  le prestazioni assistenziali erogate allo stesso titolo dalla gestione pubblica dell’INPS (quali maternità, inabilità temporanea da malattia o infortunio) non sono cumulabili durante il periodo in cui viene assunto l’incarico di lavoro presso la PA.  Il professionista può godere di eventuali altre prestazioni assistenziali erogate dall’Associazione (polizza sanitaria, indennità di paternità, sussidi, mutui, finanziamenti) solo a condizione di non aver presentato medesima istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria. A questo proposito, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non aver beneficiato di analoghe prestazioni dall’INPS.



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