PNRR ed enti locali, nuovo chiarimento da ANAC

di Redazione tecnica - 14/02/2023

Gli enti locali non possono avvalersi di soggetti non qualificati come centrali di committenza o come soggetti aggregatori per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori nell’ambito di interventi finanziati con risorse a valere sul PNRR e sul PNC.

Enti locali e interventi PNRR: no ai ANAC al ricorso a soggetti non qualificati 

Lo chiarisce ANAC nel Comunicato del Presidente del 1 febbraio 2023, emanato a seguito delle numerose segnalazioni che l'Autorità ha ricevuto in merito ai servizi espletati in favore di enti locali da soggetti non qualificati come centrali di committenza, né iscritti all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

Un nuovo richiamo che ricorda quanto specificato nella Delibera n. 573 del 30 novembre 2022 con la quale ANAC ha specificato che ASMEL è un ente di natura privatistica che non può svolgere incarichi come centrale di committenza in favore degli enti locali   

Sul punto, l’Autorità ha ricordato che l’articolo 52, comma 1.2., del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, ha disposto la sospensione dell’obbligo di aggregazione per le sole procedure non legate a risorse del PNRR/PNC. In attesa quindi di una disciplina specifica,i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall’articolo 37, comma 4, del d.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia.

Per altro, ricorda ANAC, non è possibile nemmeno servirsi di soggetti che non risultino iscritti all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’articolo 192, comma 1, del Codice.

In generale, qualora un soggetto non sia qualificabile quale centrale di committenza, esso non può svolgere attività di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l) del Codice, ossia:

  • l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
  • l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti.

Allo stesso modo, non è possibile lo svolgimento di attivitàausiliarie  di committenza  di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m) punto 4 del Codice, conformemente a quanto disposto dall’articolo 39, comma 2, del Codice stesso.

Attività ausiliaria di committenza: ambiti in cui è permessa

Un operatore economico privato può porre in essere le seguenti attività di committenza ausiliaria, consistenti in:

  • infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
  • consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
  • preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.

L’affidamento di queste attività deve avvenire attraverso lo svolgimento delle procedure prescritte dal Codice, laddove il soggetto non sia una società in house.

Inoltre queste tipologie di attività sono assoggettate anche agli ulteriori princìpi previsti per gli affidamenti diretti di cui all’articolo 36, comma 2 lettere a) e b) del Codice, nonché al divieto di frazionamento artificioso degli appalti ex articolo 35 del Codice e al rispetto del principio di rotazione.

Sono quidi elusivi della disciplina ripetuti affidamenti nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso servizio da parte della stessa stazione appaltante, in relazione a un orizzonte temporale breve; qualora quindi non sia possibile procedere all’accorpamento dei predetti affidamenti, dovrà trovare applicazione il principio di rotazione. Stesse considerazioni vanno fatte qualora si intendano affidare attività di supporto dei RUP: gli affidamenti debbono avvenire nel rispetto della disciplina del Codice.

Infine, ANAC non ritiene possibile, da parte degli enti locali, ricorrere a soggetti privi dei requisiti necessari per la qualificazione quale società in house, ai fini del supporto tecnico – operativo per il PNRR di cui all’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 77/2021.

In merito alla clausola che impone all’aggiudicatario il pagamento del corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per i servizi di committenza e le altre prestazioni correlate allo svolgimento di gara, l’Autorità ha invitato le SA a non prevedere nella documentazione di gara clausole che impongono ai concorrenti di assumere l’obbligo di pagare, in caso di aggiudicazione, direttamente al prestatore del servizio, il corrispettivo per il supporto che ha assicurato alla stazione appaltante.



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