Prevenzione incendi, attuazione delle disposizioni nelle Università

di Redazione tecnica - 10/09/2022

È stato pubblicato nella G.U. del’8 settembre 2022, n. 210, il decreto del Ministro dell’Interno del 25 agosto 2022 recante le “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”.

Norme antincendio nelle Università: il Decreto con le scadenze 

Il provvedimento in particolare definisce:

  • l’attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • le misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento dei locali e delle strutture.

Le scadenze per l’attuazione delle disposizioni antincendio

Il Decreto stabilisce all'art. 1 che i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica non ancora adeguati alla normativa antincendio, si adeguano ai requisiti di sicurezza seguendo le seguenti scadenze:

  • a) entro il 31 dicembre 2023, i responsabili delle attività individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, qualora non avessero già provveduto, la valutazione del progetto, relativo al completo adeguamento dell’attività, fatta salva, se del caso, l’acquisizione del parere in caso di deroga di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
  • b) entro il 30 giugno 2024, va presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la SCIA attestante l’attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del D.M. del 26 agosto 1992:
    • 7.0 (generalità)
    • 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme);
    • 8 (sistemi di allarme);
    • 9.2 (estintori);
    • 10 (segnaletica di sicurezza);
    • 12 (norme di esercizio);
  • c) entro il 31 dicembre 2024, devono essere attuate tutte le disposizioni previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, deve essere presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la SCIA attestante il completo adeguamento alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.

Le attività di adeguamento possono essere effettuate, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche di cui al D.M. 3 agosto 2015, così come integrato dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017, ovvero del progetto eventualmente approvato a seguito di deroga di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 151/2011. Anche in questa ipotesi va presentata al competente Comando dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2024, la segnalazione certificata di inizio attività attestante l’attuazione almeno delle misure relative a: S.10.4 (soluzioni progettuali), S.10.6.1 (impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica), S.4.5.9 (segnaletica d’esodo ed orientamento), livello di prestazione II di S.6 (misura di controllo dell’incendio), S.5 (misure di gestione della sicurezza antincendio) e V.7.4.4 (gestione della sicurezza antincendio), segnaletica di sicurezza ove prevista, livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme), ove previsto.

Misure gestionali di mitigazione del rischio

All’art. 2 vengono invece definite le misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento dei locali e delle strutture, tra cui:

  1. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
  2. eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;
  3. garantire che l’affollamento dell’attività e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l’affollamento presente;
  4. pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile l’attività, una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali;
  5. potenziare il numero di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell’attività;
  6. assicurare ai lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di tipo C di cui all’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 ed il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512;
  7. provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
  8. effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercita[1]zioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi;
  9. integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all’interno delle attività.

Il Decreto è già entrato in vigore.

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