Prevenzione incendi: le modifiche alle attività esistenti

di Mauro Malizia - 17/05/2021

In passato, qualsiasi modifica obbligava il responsabile dell’attività a richiedere al Comando l’esame del progetto e la richiesta per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Infatti, il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 inerente al vecchio regolamento sulla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, prevedeva all’art. 5, comma 3, che “ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell’attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l’interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.”

In questo modo si verificava un grande ricorso all’avvio di nuovi procedimenti senza alcuna differenziazione, in contrasto con il principio di proporzionalità con riguardo all’entità delle modifiche, alla gravità del rischio, alla grandezza dell’attività, alla tipologia della stessa, ecc.

La nuova disciplina introdotta dal D.P.R. n. 151/2011 ha contribuito a chiarire e semplificare la materia, nell’ottica di perseguire un equilibrio tra la salvaguardia delle fondamentali esigenze di sicurezza e quelle di semplificazione amministrativa nonché di riduzione degli oneri a carico degli utenti, prevedendo l’obbligo di riattivare la procedura di valutazione del progetto solamente in caso di modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Le modifiche alle attività esistenti soggette ai controlli di prevenzione incendi

Nell’allegato IV al D.M. 7 agosto 2012 sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio soggette all’obbligo di presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) secondo quanto previsto all'art. 4, comma 6 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

Le modifiche che non rientrano nei casi indicati sono considerate non rilevanti o non sostanziali, ai fini antincendio e devono essere documentate al Comando all'atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi dall'art. 4, comma 8 del D.M. 7 agosto 2012.

Le citate modifiche alle attività esistenti indicate nell’allegato IV al D.M. 7 agosto 2012, rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, sono state suddivise nelle seguenti tipologie di carattere qualitativo:

  1. sostanze pericolose;
  2. classe di resistenza al fuoco;
  3. impianti;
  4. aspetti funzionali (layout, volumi, compartimentazione, ventilazione, sistemi di protezione attiva, ecc.);
  5. misure di protezione per le persone (variazione numero o tipo di occupanti, vie d'uscita, sistemi di rivelazione e allarme incendio, accesso all'area, comunicazioni, ecc.).

Come si è detto, le modifiche che non rientrano tra quelle rilevanti indicate nel citato allegato IV, o quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi, devono essere documentate all'atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Nel caso in cui la modifica rientra in uno di questi casi occorrerà verificare se, a seguito della valutazione dei rischi effettuata dal progettista, tale modifica possa comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio. In tal caso si procederà a presentare domanda di esame del progetto, ovviamente limitata alle sole attività di categoria B e C del D.P.R. n. 151/2011.

In caso contrario sarà sufficiente presentare direttamente la SCIA a lavori ultimati, allegando, tra la documentazione prevista, anche la dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato redatta su modello PIN 2.6.

Alla luce di quanto sopra, in relazione alle modifiche ad attività esistenti appartenenti alla categoria A, B o C del D.P.R. n. 151/2011, si può riassumere quanto segue:

Categoria A: qualora le modifiche rientrino nell’allegato IV al D.M. 7 agosto 2012 dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività. In caso contrario si provvederà a documentare le modifiche all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio;

Categoria B o C: qualora le modifiche rientrino nell’allegato IV al D.M. 7 agosto 2012, il progettista dovrà verificare se, a seguito della valutazione dei rischi, tale modifica costituisca “aggravio di rischio” e in tal caso dovrà presentare nuovo progetto. In assenza di “aggravio di rischio” dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività. In caso le modifiche non rientrino nell’allegato IV, si provvederà a documentarle all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

L’elenco di cui all’allegato IV, come si è detto di tipo qualitativo, non stabilisce quali siano le modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza in quanto tale valutazione deve essere effettuata caso per caso da parte del progettista.

Le tipologie di modifiche

Quindi, con il nuovo regolamento di prevenzione incendi la problematica sugli adempimenti connessi con le modifiche alle attività esistenti, è stata chiarita attraverso il “combinato disposto” dell'art. 3, comma 1, dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e dell’art. 4, comma 8 del D.M. 7 agosto 2012. Il risultato si può desumere dalla lettura congiunta dei citati tre articoli, come se si trattasse di un’unica disposizione:

Art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 151/2011: “Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio”.

Art. 4, comma 6 del D.P.R. n. 151/2011: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate”.

Art. 4, comma 8 del D.M. 7 agosto 2012: “Le modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'articolo 5. Per l'individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del presente decreto o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività”.

Dalla lettura combinata dei tre articoli si può quindi riassumere la procedura da attivare a cura del responsabile dell’attività nei seguenti tre casi:

  1. In caso di modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, il responsabile dell'attività deve richiedere l'esame del progetto (ovviamente solo per le attività di categoria B e C) al Comando provinciale dei Vigili del fuoco e, a lavori ultimati, deve presentare la Segnalazione certificata di inizio attività prima dell'inizio dell’attività.
  2. In caso di modifiche di lavorazioni, strutture, nuova destinazione dei locali, variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose e ogni qualvolta sopraggiungano modifiche delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate che non rientrino nei casi 1) e 3), il responsabile dell'attività deve presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco la Segnalazione certificata di inizio attività prima dell'inizio dell’attività.
  3. Le modifiche considerate non rilevanti o non sostanziali ai fini antincendio, devono essere documentate al Comando provinciale dei Vigili del fuoco all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Riepilogo adempimenti

Alla luce di quanto sopra, si riepilogano di seguito gli adempimenti previsti per ciascuna tipologia di modifica ad una attività esistente soggetta ai controlli di prevenzione incendi:

Modifica “non rilevante” o “non sostanziale” (Art. 4 comma 8 del D.M. 7 agosto 2012): Le modifiche non ricomprese all'art. 4 comma 6 del D.P.R. 151/2011, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. Per l'individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del D.M. 7 agosto 2012 o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività. Tali modifiche devono essere documentate all'atto dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Modifica “con variazione” delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (Art. 4 comma 6 del D.P.R. 151/2011): L’obbligo di avviare nuovamente le procedure previste per la SCIA ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. Nell’allegato IV al D.M. 7 agosto 2012 sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Per tali modifiche deve essere presentata una nuova SCIA.

Modifica “con aggravio” delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (Art. 3 comma 1 del D.P.R. 151/2011): Ricorre l’obbligo di richiedere l’esame dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Per tali modifiche deve essere presentato un nuovo esame progetto.



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