Prezzari Regionali: approvate le Linee Guida del MIMS

di Redazione tecnica - 30/07/2022

Nella giungla rappresentata da caro materiali, richieste di compensazione, nuove clausole di revisione prezzi e, soprattutto, disomogeneità degli importi tra una Regione e un’altra, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sta facendo ordine con quella che si appresta a diventare una svolta epocale nel settore dell’edilizia privata e dei contratti pubblici, con la pubblicazione delle Linee guida per la determinazione e l’aggiornamento dei prezziari regionali dei materiali da costruzione.

Prezzari Regionali: le nuove Linee Guida del MIMS

Con l’approvazione del DM del 13 luglio 2022, n. 315 e del relativo allegato contenente le Linee guida previste dal D.L. n. 4/2022 (CD. “Decreto Sostegni-Ter"), il MIMS intende fornire uno strumento per evitare il rallentamento nella realizzazione delle opere pubbliche a causa dell’aumento dei prezzi dei materiali utilizzati nelle costruzioni e, soprattutto, garantire l’omogeneità dei prezzari regionali, che saranno utilizzati sia per le compensazione nel caso di lavori già aggiudicati, sia per le future gare.

Predisposte poste da un tavolo tecnico costituito dal Mims e dalle Regioni, le Linee Guida sono così articolate:

  • Struttura e contenuti del prezzario
  • Prezzi delle risorse e la metodologia di rilevazione
    • Le risorse
    • La rilevazione dei costi dei prodotti e delle attrezzature
    • La determinazione dei prezzi di riferimento
  • Ambito oggettivo di applicazione e validità
  • Organizzazione e attività di coordinamento
    • Modello organizzativo per la determinazione del Prezzario regionale
    • Il coordinamento tra Regioni e MIMS
    • Tavolo tecnico di consultazione
  • La determinazione del prezzo a base di gara
    • La determinazione analitica del prezzo della singola lavorazione
    • Le spese generali
    • Oneri della sicurezza soggetti a ribasso
    • Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

Scendendo nel dettaglio, nelle Linee Guida si ricorda che i Prezzari regionali sono redatti ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) dalle Regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS).

Come sottolinea il MIMS, le Linee guida definiscono il Prezzario non come mero “listino dei prezzi”, ma come strumento posto a supporto dell’intera filiera degli appalti pubblici, al fine di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e la congruità del costo delle opere, tenendo conto delle specificità dei sistemi produttivi delle singole Regioni.

Struttura e Contenuti del Prezzario

Nelle Linee Guida viene stabilito che il Prezzario va codificato in termini di opere e risorse:

  • per opera si intende un edificio, un’opera di ingegneria civile o, comunque, il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica, incluse quelle di presidio e difesa ambientale;
  • per risorsa si intende un elemento di costo che costituisce un fattore produttivo in un lavoro, una fornitura o un servizio.

La tipologia delle opere è omogenea nei diversi Prezzari e la definizione comune di tale classificazione è demandata al Tavolo tecnico di coordinamento.

Inoltre si invita a redigere le voci di elenco prezzi anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM). In particolare, la codifica potrà prevedere l’inserimento di una stringa di testo che consenta, tramite una serie di tag, l’utilizzo e il trasferimento, in modo automatico, delle voci di prezzo nei processi di gestione digitale della progettazione. Questa metodologia di codifica potrà essere proposta e/o recepita anche in sede di elaborazione e revisione della norma UNI 11337.

Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione

La sezione 3 delle Linee Guida è dedicata alle procedure e ai riferimenti per l’attribuzione del prezzo delle risorse che, ad eccezione delle risorse umane, derivano da una rilevazione dei costi di prodotti e attrezzature operata sul territorio attraverso le metodologie riportate.

Essa è così articolata:

  • Risorse;
  • Rilevazione dei costi dei prodotti e delle attrezzature;
  • Determinazione dei prezzi di riferimento.

Ambito oggettivo di applicazione e validità dei prezzari

La sezione 4 specifica che, ai sensi dell’art. 23 comma 7 del Codice dei contratti, i prezzari, elaborati dalle Regioni e dalle Province autonome, di concerto con le articolazioni territoriali del MIMS, secondo quanto previsto al comma 16, devono essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un’opera.

Le Regioni e delle Province autonome sono tenute a inviare la bozza di Prezzario alle articolazioni territoriali del MIMS in un termine congruo affinché il Provveditorato Interregionale territorialmente competente possa trasmettere il parere favorevole mediante voto del Comitato Tecnico Amministrativo (CTA).

Inoltre è confermato che i Prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Per “approvazione intervenuta entro tale data” occorre intendere la data di adozione del decreto di approvazione del progetto posto a base di gara o atto equivalente (ad es. la validazione ai sensi dell’art.26 del Dlgs n.50/16), oppure la data della determina a contrarre, ove nell’ambito di questa si approvi il progetto.

I prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente agli interventi così come dettagliatamente descritti in ciascuna Tipologia e Famiglia, a ciascun livello della codifica e attengono a cantieri con normale difficoltà di esecuzione. Di conseguenza ulteriori importi dovranno essere determinati e computati separatamente.

Prezzari regionali: definizione costi per interventi Superbonus 110%

Per gli interventi previsti all'articolo 119, commi 1 e 2 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), nel Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” e nel D.L. n. 157 del 11 novembre 2021 (decreto Antifrode) il Prezzario trova nei decreti stessi le regole del suo ambito di applicazione.

Organizzazione e attività di coordinamento: la Rete dei Prezzari Regionali

Nelle Linee Guida si specifica che Le Regioni devono dotarsi di un modello organizzativo per l’approvazione di atti, quali il Prezzario, prevedendo:

  • l’istituzione di una commissione istituzionale, in cui siano rappresentati enti pubblici, associazioni datoriali, ordini professionali e organizzazioni sindacali;
  • l’istituzione di comitati tecnici
  • la possibilità di sottoscrivere appositi protocolli d’intesa con enti ed amministrazioni pubbliche, ANCI, Provveditorati alle Opere Pubbliche, Ordini Professionali e altri Enti Pubblici.

La Rete dei Prezzari regionali, costituita presso ITACA e composta dai responsabili degli uffici competenti in materia, avrà come obiettivo prioritario quello di favorire l’omogeneità del complesso delle attività delle Regioni e delle Province autonome relative alla determinazione e all’aggiornamento dei Prezzari. Attraverso la Rete, in particolare, verranno monitorati i prezzi di un elenco di materiali più rilevanti e di maggiore impiego, anche tenendo conto di quelli oggetto delle misure di compensazione per il caro materiali con un duplice obiettivo:

  • garantire un maggiore scambio informativo tra le Regioni, anche al fine di ridurre eventuali difformità nella modalità di rilevazione e nei prezzi pubblicati;
  • permettere un monitoraggio infra-annuale (e quindi più tempestivo) dell’evoluzione dei costi dei materiali, in particolare in contesti caratterizzati da marcate e repentine variazioni dei prezzi.

Inoltre presso il MIMS verranno costituiti:

  • un comitato di coordinamento composto da 5 rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, di cui un rappresentante di Itaca, e di 5 rappresentanti del MIMS;
  • un tavolo tecnico di consultazione con i seguenti compiti:
    • fornire indicazioni metodologiche funzionali al miglioramento e all’omogeneizzazione dell’attività di rilevazione dei prezzi, del disegno di campionamento dei soggetti informatori, del trattamento dei dati, ecc.;
    • suggerire revisioni della lista dei materiali oggetto di monitoraggio, in funzione dell’evoluzione del processo produttivo e di variazioni della rilevanza di singoli materiali;
    • promuovere l’omogeneizzazione dei tempari (contenenti l’indicazione dei tempi di riferimento per l’esecuzione di specifiche fasi della realizzazione di un’opera) per le lavorazioni più rilevanti. Il comitato di coordinamento condivide con il tavolo tecnico di consultazione i risultati dell’attività di monitoraggio.

Determinazione del prezzo a base di gara

Infine, nella sezione 6 delle Linee Guida, viene fornito un metodo analitico per il calcolo del costo delle opere da realizzare, attribuendo alle risorse impiegate i costi determinati con le metodologie descritte nella Sezione 3. Le analisi si riferiscono a lavorazioni effettuate in condizioni di normale difficoltà di esecuzione.

In particolare si forniscono indicazioni su:

  • determinazione analitica del prezzo della singola lavorazione;
  • spese generali;
  • oneri della sicurezza soggetti a ribasso;
  • costi della sicurezza non soggetti a ribasso.


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Documenti Allegati

Decreto