Procedure negoziate sopra e sotto soglia: differenze tra genere e specie
di Pier Luigi Girlando - 03/09/2025

La pare IV del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina le procedure di scelta del contraente. Gli art. 70 e ss del Codice dei Contratti Pubblici individuano, quindi, gli obblighi procedurali che gravano sulle stazioni appaltanti al fine di rispettare le disposizioni contenute nelle direttive comunitarie e in coerenza con i principi generali della materia. Tra queste vi sono procedure ordinarie (caratterizzate dalla pubblicazione di un bando/avviso di gara) e procedure derogatorie (di norma precedute da una lettera di invito e/o gestite per fasi).
Le procedure negoziate nel Codice dei contratti
Con la presente disamina, tuttavia, non si intende offrire una ripartizione tra procedure eccezionali e no, ma piuttosto delineare un quadro di sintesi - esaltandone le relative peculiarità - tra le diverse procedure negoziate (alcune di queste “ordinarie”). Così, infatti, recita l’art. 70 CCP rubricato “Procedure di scelta e relativi presupposti: “Per l'aggiudicazione di appalti pubblici le stazioni appaltanti utilizzano la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l’innovazione. Nei soli casi previsti dall’articolo 76 le stazioni appaltanti possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.”
Dunque, oltre a procedura aperta e ristretta, anche competitiva con negoziazione, dialogo competitivo e partenariato per l’innovazione sono procedure ordinarie – sebbene attivabili al ricorrere di alcune specifiche circostanze – mentre la procedura negoziata ex art. 76 prevede un elenco tassativo di casi in presenza dei quali la S.A. può ricorrere a tale modulo procedimentale. Caso a sé, infine, la procedura negoziata senza bando sottosoglia (art. 50) che con il D.Lgs. n. 36/2023 trova una collocazione per così dire “ordinaria” secondo il tenore dell’art. 48 che recita: “L’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”.
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