Procedure sottosoglia: chiarimenti dal MIT sulle garanzie definitive

di Redazione tecnica - 20/03/2024

La garanzia definitiva nelle procedure sottosoglia negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) deve essere sempre pari al 5% del valore contrattuale, come disposto al comma 4 dell’art. 53 dello stesso Codice.

Garanzie definitive e procedure sottosoglia: il parere del MIT

A spiegarlo è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere del 26 febbraio 2024, n. 2174, evidenziando come nel caso in cui la SA richieda la garanzia definitiva nelle procedure sottosoglia, il suo valore è pari al 5% dell’importo contrattuale, senza che trovino applicazione le previsioni dell’art. 117, comma 2 e dell’art. 106, comma 8, norme richiamate da una Stazione Appaltante nella richiesta di chiarimenti.

Sul punto il MIT ha richiamato la Relazione Illustrativa al Codice, che a pagina 80 specifica che la disciplina di cui all’art. 53 del d.Lgs. 36/2023 (rubricato "Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive") si giustifica per l’“intento di semplificazione dell’esecuzione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee”.

Appalti sottosoglia: le garanzie definitive nel Codice dei Contratti

Nel dettaglio essa prevede che:

  • 1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
  • 2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’uno per cento dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento.
  • 3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all’articolo 106.
  • 4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale.

Di conseguenza, non trovano applicazione le previsioni citate dalla SA e relative alle garanzie definitive e alle eventuali riduzioni di importo.



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