Proteste Green Pass e no-vax: la direttiva dell'Interno

di Redazione tecnica - 12/11/2021

Con la circolare n.76293 del 10 novembre 2021, il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese ha emanato a tutte le prefetture un'importante direttiva recante indicazioni sullo svolgimento di manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in atto per il contenimento del contagio da COVID-19.

Manifestazioni anti green pass e no-vax: la direttiva del Ministero dell'Interno

È fatto noto che l’introduzione dell'obbligo del green pass e la poderosa campagna vaccinale messa in atto costituiscano un tema dibattuto su più fronti: del resto, sono all’ordine del giorno notizie di manifestazioni di protesta e contestazione che si svolgono sull'intero territorio nazionale.

Il Ministro nella direttiva sottolinea come tali manifestazioni sono rappresentative del diritto ad esprimere il proprio dissenso, ma che allo stesso tempo esse stanno determinando elevate criticità sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica e sul libero esercizio di altri diritti, pure garantiti, come quelli attinenti allo svolgimento delle attività lavorative e alla mobilità dei cittadini e i conseguenti effetti negativi in questa delicata fase di graduale ripresa delle attività sociali ed economiche.

Ma, soprattutto, il problema più grave rilevato nel corso delle manifestazioni è il significativo livello di inosservanza delle disposizioni di prevenzione del contagio da Covid-19 -  con un conseguente potenziale pericolo di incremento dei contagi e, dunque, per la salute dei cittadini - quali:

  • il divieto di assembramenti;
  • il rispetto del distanziamento fisico;
  • l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Direttiva manifestazioni contro green pass e vaccini: le indicazioni

La direttiva nasce quindi con l’obiettivo di fornire indicazioni per Io svolgimento delle manifestazioni nel rispetto delle disposizioni attualmente vigenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria, senza ledere al contempo il diritto costituzionale al riunirsi e a manifestare liberamente in luogo pubblico, tenendo conto in particolare:

  • delle indicazioni di tenore generale impartite con direttiva del Ministro dell'interno del 23 gennaio 2009 per le manifestazioni nei centri urbani e nelle aree sensibili;
  • dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, che affida ai Prefetti il compito di assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento del rischio di diffusione del Covid-19 fino al perdurare dello stato di emergenza.

Nella direttiva si conferma che il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, con l’apporto dei Sindaci nel ruolo di autorità sanitaria locale, avrà i seguenti compiti:

  • valutare eventuali profili di criticità nel tessuto urbano cittadino, alla luce dell'andamento del fenomeno epidemiologico;
  • analizzare l'intero spettro degli interessi coinvolti in modo da consentire alle Autorità partecipanti - e in particolare al Prefetto, al Questore e al Sindaco - l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

In particolare, i Prefetti potranno procedere ad individuare specifiche aree urbane sensibili, di particolare interesse per l'ordinato svolgimento della vita della comunità, che potranno essere oggetto di temporanea interdizione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell'attuale situazione pandemica.

L'individuazione di tali aree dovrà avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità, tutelando il diritto costituzionalmente garantito di riunirsi e manifestare liberamente in luogo pubblico.

Manifestazioni contro misure sanitarie: i compiti dei Questori

Secondo la direttiva, sulla base delle determinazioni adottate dai Prefetti, i Questori eserciteranno i poteri previsti dall'art. 18 TULPS e delle connesse disposizioni regolamentari, provvedendo ad adottare, laddove necessario, i divieti e le prescrizioni riguardanti Io svolgimento delle manifestazioni preavvisate.

Laddove i Questori non individuino particolari impedimenti e con l’obiettivo di assicurare la più efficace tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, determinate manifestazioni potranno tenersi esclusivamente nel rispetto di specifiche modalità di carattere restrittivo: ad esempio, potrà essere disposto Io svolgimento in forma statica in luogo di quella dinamica, oppure potranno essere creati percorsi ad hoc, idonei a preservare aree urbane nevralgiche.

Nella direttiva si precisa inoltre che nell’esercizio del potere del Questore di cui all'art. 18 TULPS sarà necessario:

  • valutare ogni altra prescrizione finalizzata al rispetto delle misure anti contagio;
  • pianificare i conseguenti, adeguati servizi di ordine pubblico con il concorso della polizia locale per presidiare e vigilare le zone interessate dallo svolgimento delle manifestazioni pubbliche.

Infine, le valutazioni emerse in seno al Comitato provinciale potranno altresì rivelarsi utili anche per l'adozione da parte dei Sindaci, nella loro veste di autorità sanitarie locali, dei provvedimenti previsti dall'art. 50, comma 5, TUEL (competenza dei Sindaci ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale). e di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria).

La direttiva inoltre specifica che si tratta di indicazioni generali che potranno essere applicate anche per manifestazioni pubbliche attinenti ad ogni altra tematica; esse si sono rese di immediata e urgente applicazione a causa dell'evoluzione del fenomeno correlato alla protesta per le misure emergenziali dettate dal COVID-19.



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Circolare