Realizzazione pergolato è attività di edilizia libera?

di Redazione tecnica - 25/11/2021

La costruzione di un pergolato non crea ombre solo in terrazzo o in giardino, ma anche nell’attività di rilascio dei titoli edilizi o nei compiti sanzionatori in capo a una Pubblica Amministrazione. Si tratta di un intervento di edilizia libera o necessita il permesso di costruire? A chiarire il quadro con pensa il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7593/2021.

Costruzione pergolato e permesso di costruire: il parere del Consiglio di Stato

Nel caso in esame, un’Amministrazione Comunale aveva emesso un’ordinanza di demolizione di opere abusive ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, con successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree interessate all’abuso per alcuni lavori realizzati in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Tra gli abusi contestati, anche l’apposizione di onduline in plastica sopra un pergolato in ferro. Secondo i ricorrenti, l’opera era qualificabile come intervento di manutenzione ordinaria rientrante nell’ambito dell’attività edilizia libera o, al più, come intervento di manutenzione straordinaria, per cui eventualmente da sottoporre a sanzione pecuniaria.

Il Consiglio ha prima di tutto ricordato che l’orientamento generale della giurisprudenza prevede una considerazione globale e non atomistica di eventuali, diversi abusi edilizi, ma che nel caso in esame. trattandosi di una pluralità di interventi realizzativi di manufatti autonomi, di diversa consistenza ed entità, vanno valutati singolarmente. Nello specifico, il pergolato rappresenta un'opera modesta rispetto agli abusi contestati e quindi sarebbe penalizzante aggregarla alle altre.

Cos'è il pergolato

Come ben specificato anche in altre sentenze amministrative, il pergolato è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone; di norma quindi, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio.

Il Consiglio ha quindi ricordato la distinzione tra interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria

  • ai sensi dell’art. 3, del d.P.R. n. 380/2001 sono interventi di ristrutturazione edilizia, “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti”;
  • sono, invece, interventi di manutenzione ordinaria, quelli “che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
  • infine, interventi di manutenzione straordinaria, “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico”.

Come già rilevato in giurisprudenza, il carattere distintivo che caratterizza l’intervento di ristrutturazione dagli interventi manutentivi “è, dunque, costituito dalla finalità, che è quello della "trasformazione" dell'organismo edilizio, in termini di diversità rispetto al precedente”.

Il pergolato rappresenta un’opera interna o comunque manutentiva, la cui realizzazione non necessita di permesso di costruire: l’apposizione di onduline non comporta la creazione di alcun “organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente” perché non determina aumenti volumetrici e di superfici, né incide sul carico urbanistico.

Il Consiglio di Stato ha quindi accolto il ricorso relativamente all’annullamento dell’ordinanza di demolizione del pergolato, perché si tratta di attività in edilizia libera e non soggetta a permesso di costruire.



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