Regione siciliana: Manca una legge per fare 13

di Paolo Oreto - 09/10/2021

Alla Regione siciliana manca una legge per fare 13. Sono, infatti, con l’ultima impugnata nel corso del Consiglio dei Ministri n. 40 del 7 ottobre 2021, ben 12 le leggi regionali impugnate su 23 esaminate con una percentuale che supera il 50% e si attesta ad oltre il 52%. Ovviamente un record negativo di cui provare vergogna anche perché l’ultima legge impugnata è, proprio, la legge regione siciliana 6 agosto 2021, n. 23 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica” che unitamente alla legge regione siciliana n. 19/2021 avrebbero dovuto mettere ordine alle tante incongruenze presenti nella legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante "Recepimento del Testo Unico delle disposizionj legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"

Profili di illegittimtà costituzionale in sette articoli

Per il Consiglio dei Ministri la legge della Regione Sicilia n. 23/2021, che interviene con modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 “Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica” recependo i cambiamenti avvenuti nel Testo Unico Edilizia DPR 380/01 nazionale con il Decreto-legge 76, presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione a sette articoli e, nel dettaglio:

  • all'articolo 4 rubricato “Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16”, commi 1, 2 e 7;
  • all'articolo 6 rubricato “Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16”, lettera d) punti 1), 4), 5) e 6);
  • all'articolo 10 rubricato “Recepimento con modifiche dell’articolo 22 “Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività” e dell’articolo 23 “Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire” del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”;
  • all'articolo 20 rubricato “Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16”, comma 1, lettera b);
  • all'articolo 22 rubricato “Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16”;
  • all'articolo 37 rubricato “Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 6”, lettere a), c) punto 1, punto 2 e d);
  • all'articolo 38 rubricato “Disposizioni transitorie finalizzate al contrasto dell’emergenza Covid 19”.

Ma andiamo con ordine evidenziando articolo per articolo le motivazioni che hanno spinto il Consiglio dei Ministri all’impugnativa.

Articolo 4

L’articolo 4 intitolato “Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16“ detta disposizioni per gli interventi di attività edilizia libera o subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ampliando l’elenco degli interventi assentibili rispetto alla elencazione contenuta nel d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’Edilizia). Vengono in particolare inseriti tra gli interventi ricompresi nell’attività edilizia libera e tra quelli sottoposti a CILA alcuni che pongono particolare criticità rispetto alle esigenze di tutela culturale e paesaggistica, introducendo semplificazioni edilizie a scapito della tutela paesaggistica. Numerosi degli interventi previsti assentibili in via semplificata richiedono, in base al Testo Unico dell’Edilizia, il permesso di costruire, o la SCIA alternativa al permesso di costruire: la liberalizzazione regionale viola quindi il principio posto dal comma 6 dell’art. 6 del TUE.

L’articolo 4 della legge regionale n. 23/2021, è stato censurato, dal Consiglio dei Mnistri, limitatamente ai nuovi commi 1, 2 e 7, del nuovo articolo 3, introdotto dall’art. 4 della legge regionale in esame, in quanto costituzionalmente illegittimo:

  • limitatamente ai commi 1 e 2, per violazione dell’art. 14 dello Statuto speciale; dell’art. 117, primo comma Cost.; dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. rispetto ai quali costituiscono norme interposte gli articoli 21, 135, 140, 141-bis, 143, 145 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio; 117, secondo comma, lett. m) Cost; degli articoli 3, 9, 97 Cost.; per violazione delle norme di grande riforma economico-sociale contenute nell’art. 6 e 6-bis del d.P.R. n. 380 del 2001;
  • limitatamente al comma 7, per violazione dell’art. 14 dello Statuto speciale; dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., rispetto al quali costituiscono norme interposte gli articoli 45, 135, 143, 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio; 117, secondo comma, lett. l) e p) Cost; dell’art. 117, sesto comma Cost.; degli articoli 3, 5, 9, 97, 114, 118 Cost.; per violazione delle norme di grande riforma economico-sociale contenute nell’art. 6, 6-bis e 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, e dell’art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942.

Articolo 6

L’articolo 6 della legge regionale n. 23/2021 sostituisce l’art. 5 della legge regionale n. 16 del 2016. In particolare, il comma 1, lettere a), b) e c), ripete il comma 1 dell’art. 10 del TUE. La successiva lettera d), invece, contiene l’elenco degli ulteriori interventi subordinati a permesso di costruire (“opere di recupero volumetrico ai fini abitativi e per il contenimento del consumo di nuovo territorio, come di seguito definite”), in apparente attuazione dell’art. 10, comma 3, del TUE. L’elencazione regionale è in molti casi illegittima, in quanto non si limita a individuare ulteriori interventi edilizi, rientranti nella categoria delle opere indicate nella lettera d), la cui realizzazione, “in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico” richiede il permesso di costruire – misura che, in questi termini, rientrerebbe senz’altro nelle attribuzioni della Regione – ma sostanzialmente introduce a regime la legittimazione al recupero a fini abitativi ex post di sottotetti, pertinenze, verande, locali interrati etc.

La Regione, contemporaneamente, abroga la precedente normativa che consentiva il recupero a fini abitativi dei sottotetti legittimamente realizzati fino alla data di entrata in vigore della normativa stessa nell’aprile del 2003 (cfr. art. 18 legge regionale n. 4 del 2003, abrogato dall’art. 23, comma 1, lettera b), della legge n. 23 del 2021).

Conclusivamente, è censurabile la lettera d), punti 1), 4), 5) e 6) del comma 1 del nuovo art. 5 della legge n. 16 del 2016, come sostituito dall’art. 6 della legge n. 23 del 2021, in quanto illegittimo per violazione dell’art. 14 dello Statuto siciliano; degli articoli 3, 9 e 97 Cost.; dell’art. 117, primo comma, Cost., alla luce della legge n. 14 del 2006 di recepimento della Convenzione europea del paesaggio; dell’art. 117, secondo comma, lettera s), di cui costituiscono parametri interposti gli articoli 135, 143 e 145 del Codice e delle norme di grande riforma economico sociale recate dall’art. 41-quinquies della legge e 1150 del 1942 e dall’art. 14 del d.P.R. n. 40 nonché dalla legge 12 del 2008, e dalla relativa Intesa Stato-Regioni.

Articolo 10

L’articolo 10 sostituisce l’art. 10 della legge regionale n. 16 del 2016, rubricato “Recepimento con modifiche dell’articolo 22 "Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività" e dell’articolo 23 "Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

In particolare, il nuovo comma 10 prevede: “Previa segnalazione certificata di inizio attività, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni sono consentiti nel medesimo lotto gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati, nel rispetto della volumetria esistente, per motivi di sicurezza o di rispetto di distanze previste negli strumenti urbanistici vigenti alla data dell’intervento previo parere e autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza competente per territorio”.

La nuova disposizione è censurabile in quanto viola l’art. 14 dello Statuto speciale di autonomia; l’art. 9 e l’art. 117, secondo comma, lettere l), m) e s) Cost.; le norme di grande riforma economico-sociale recate dagli articoli 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Articolo 20

L’articolo 20 modifica l’art. 25 della legge regionale n. 16 del 2016, concernente la “Compatibilità paesaggistica delle costruzioni realizzate in zone sottoposte a vincolo e regolarizzazione di autorizzazioni edilizie in assenza di autorizzazione paesaggistica”.

In particolare, il comma 1, lettera b), sostituisce il comma 3 del predetto art. 25 con il seguente: “La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica anche per la regolarizzazione di concessioni edilizie rilasciate in assenza di autorizzazione paesaggistica per i beni individuati dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sempre che le relative istanze di concessione siano state presentate al comune di competenza prima dell’apposizione del vincolo.”.

A parere del Consiglio dei Ministri, il nuovo comma 3 dell’art. 25 della legge regionale n. 16 del 2016, introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 23 del 2021, è costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 14 dello Statuto speciale; dell’art. 117 secondo comma, lett. S) Cost., per violazione delle norme di grande riforma economico sociale di cui agli articoli 142, 146, 167, 181 e 182 del Codice; dell’art. 117, secondo comma, lettera l) e m) Cost. e degli articoli 9, 3 e 97 Cost.

Articolo 22

L’articolo 22 modifica il comma 3 dell’art. 28 della legge regionale n. 16 del 2016. Per effetto della novella, il comma 3 è così riformulato: “Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, la perizia acquista efficacia di titolo abilitativo. Le perizie giurate possono essere precedute da comunicazioni asseverate (CILA tardive) e segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA in sanatoria) per la regolarizzazione di opere minori realizzate all’interno degli immobili oggetto di condono edilizio non definiti, utili per la definizione del condono”.

La disposizione regionale interviene nella materia del condono edilizio al fine di estenderne la portata applicativa, prevedendo in primo luogo, che la perizia depositata al fine di attestare il possesso dei requisiti stabiliti dal legislatore regionale per usufruire del condono, in caso di silenzio-assenso protratto per 90 giorni valga come condono stesso. Viene introdotto, perciò, una sorta di silenzio-assenso in materia di condono, sia pure mediato dal deposito di una perizia tecnica di parte, che si discosta notevolmente dalla fattispecie prevista dal legislatore statale, prevedendo, anziché un biennio, un termine molto più breve per la formazione del titolo e includendo nell’ambito applicativo della fattispecie anche gli immobili vincolati.

Per il Consiglio dei Ministri l’art. 22 è censurabile per violazione dell’art. 14 dello Statuto siciliano, dell’art. 3, 9 e 97 Cost., dell’art. 117 secondo comma, lettere l), m), ed s), di cui costituiscono parametri interposti gli articoli 167 e 181 del Codice, nonché le norme di grande riforma economico-sociale recate dalla normativa statale sul condono (artt. 31 ss. Della l. n. 47 del 1985, art. 39 della l. n. 724 del 1994, art. 32 del d.l. n. 269 del 2003) e il comma 2-bis dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990.

Articolo 37

L’articolo 37 apporta alcune modifiche alla legge regionale n. 6 del 2010, c.d. piano casa siciliano.  In particolare, il comma 1, lettera a), sostituisce il comma 4 dell’art. 2, allo scopo di estendere l’operatività del c.d. piano casa anche agli edifici “condonati”, precedentemente esclusi e, parallelamente, la lettera d) sopprime il limite di applicazione agli “immobili oggetto di condono edilizio”. La lettera c), inoltre, modifica l’art. 6 della legge sul piano casa, sopprimendo il limite di 48 mesi per la presentazione delle istanze nonché la previsione in basa alla quale i Comuni potevano motivatamente escludere o limitare l’applicabilità del piano casa. Nel dettaglio l’art. 37 è stato censurato dal Consiglio dei Ministri in quanto:

  • le lettere a) e d) violano l’art. 14 dello Statuto speciale, nonché degli articoli 3, 9 e 97, 117, primo comma – alla luce della legge n. 14 del 2006, di recepimento della Convenzione europea sul paesaggio – 117, secondo comma lett. S), della Costituzione, di cui costituiscono norme interposte gli articoli 135, 146 e 167 del Codice, e per violazione delle norme di grande riforma economico sociale costituite dai principi di cui all’articolo 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge n. 1150 del 1942, all’articolo 14 del d.P.R. n. 380 del 2001, all’articolo 11, comma 5, del decreto legge n. 112 del 2008, all’Intesa sul piano casa del 2009;
  • la lettera c) punto 1) viola l’art. 14 dello Statuto speciale, nonché degli articoli 3, 9 e 97, 117, primo comma – alla luce della legge n. 14 del 2006, di recepimento della Convenzione europea sul paesaggio – 117, secondo comma lett. S), della Costituzione, di cui costituisce norma interposta l’articolo 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e per violazione delle norme di grande riforma economico sociale costituite dai principi di cui all’articolo 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge n. 1150 del 1942, all’articolo 14 del d.P.R. n. 380 del 2001, all’articolo 11, comma 5, del decreto legge n. 112 del 2008, all’Intesa sul piano casa del 2009;
  • la lettera c), punto 2) viola l’art. 14 dello Statuto speciale, nonché degli articoli 3, 5, 9, 97, 114, secondo comma, 117, primo comma – alla luce della legge n. 14 del 2006, di recepimento della Convenzione europea sul paesaggio – 117, secondo comma lett. P), l’art. 117, secondo comma, lett. S), di cui costituisce norma interposta l’articolo 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l’art. 117, sesto comma e 118 della Costituzione, per violazione delle norme di grande riforma economico sociale costituite dai principi di cui all’articolo 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge n. 1150 del 1942, all’articolo 14 del d.P.R. n. 380 del 2001, all’articolo 11, comma 5, del decreto legge n. 112 del 2008, all’Intesa sul piano casa del 2009.

Articolo 38

Precisa il Conisglio dei Ministri che l’articolo 38, esteso alla chiusura di verande o balconi con strutture precarie con finalità dichiaratamente connessa all’emergenza pandemica, appare manifestamente arbitraria e irragionevole, posto che prevede un termine di applicazione pari a due anni, nonostante il termine finale dell’emergenza sia fissato al 31 dicembre 2021; d’altro canto, gli effetti della norma non sono parametrati all’emergenza pandemica, essendo destinati a protrarsi molto più a lungo, non essendo previsto un termine oltre al quale procedere alla rimozione delle opere.  Peraltro, pur trattandosi di opere precarie, le medesime ricadono sul principio di ordinato sviluppo del territorio, derogandovi, posto che il TUE non distingue gli interventi sulla base di un criterio strutturale (la più o meno agevole rimozione), ma funzionale (la destinazione a esigenze temporanee o permanenti), ed essendo tali opere comunque finalizzate alla formazione di spazi chiusi destinati alla permanenza di persone, che lo stesso TUE annovera tra gli interventi di nuova costruzione. Appare costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 14 dello Statuto di autonomia, degli articoli 3 e 97 Cost, nonché della norma di grande riforma economico sociale di cui all’art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942.



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