Ribassabilità dei costi della manodopera: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti
di Redazione tecnica - 14/10/2025

Può l’operatore economico applicare il ribasso anche ai costi della manodopera? E fino a che punto la tutela dei lavoratori può conciliarsi con il principio di libera concorrenza?
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 7 ottobre 2025, n. 7813, interviene su una delle questioni più controverse del nuovo Codice dei contratti pubblici: la ribassabilità dei costi della manodopera rispetto all’importo complessivo posto a base di gara.
Ribasso e costi della manodopera: un equilibrio difficile
Nel caso in esame, una stazione appaltante aveva indetto una procedura negoziata ai sensi degli artt. 14 e 50 del d.lgs. n. 36/2023 per un servizio dal valore di 592.348,40 euro, di cui 549.846,40 riferiti alla manodopera.
Un operatore aveva presentato un ribasso del 100%, limitato ai soli costi interni, mentre un altro concorrente aveva offerto un ribasso del 17,3% sull’intero importo. La stazione appaltante, dopo la verifica di congruità, aveva ritenuto legittima la seconda offerta e corretto la graduatoria.
Il TAR, in primo grado, aveva invece accolto il ricorso del primo operatore, sostenendo che, ai sensi dell’art. 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera dovessero essere esclusi dalla base assoggettabile a ribasso.
Palazzo Spada, ribaltando tale impostazione, ha accolto l’appello della stazione appaltante. Vediamo nel dettaglio le ragioni della decisione.
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