Rischio caldo, le linee guida Inail per la gestione dello stress termico

di Redazione tecnica - 02/08/2022

I cambiamenti climatici impattano sulla nostra vita quotidiiana, compresa quella lavorativa. Garantire quindi salute e sicurezza anche in caso di temperature alte o, addirittura estreme, diventa quindi fondamentale anche sul posto di lavoro. Con questo obiettivo Inail ha pubblicato online la Guida informativa per la gestione del rischio caldo – progetto Worklimate.

Gestione del rischio caldo nei posti di lavoro: la guida INAIL

La pubblicazione, frutto della collaborazione tra Inail e Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe), comprende un ampio programma di attività per l’analisi dell’impatto del cambiamento climatico sulla salute e la sicurezza dei lavoratori: un vero e proprio decalogo per prevenire le patologie da calore nei luoghi di lavoro, che tiene conto di come l’impatto delle temperature estreme sia particolarmente rischioso sia per chi svolge la propria attività lavorativa in ambienti dove non è possibile conseguire le condizioni di comfort a causa di vincoli legati alle necessità produttive o alle condizioni ambientali, per esempio nel settore delle costruzioni e in quello agricolo. In questo modo si mette in relazione il cambiamento climatico con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro.

I contenuti della Guida

La guida contiene alcuni materiali informativi relativi alle patologie da calore, alle raccomandazioni per una corretta gestione del rischio, alle condizioni patologiche che aumentano la suscettibilità al caldo e ai temi della disidratazione e dell’organizzazione delle pause. Tutti i contenuti sono stati raccolti in un unico documento che consente a datori di lavoro, responsabili della sicurezza e lavoratori di disporre di una guida pratica e di facile consultazione per gestire il rischio di esposizione al caldo nei luoghi di lavoro, al fine di mitigare gli effetti sulla salute e di prevenire i rischi.

Dopo una descrizione delle principali patologie da calore dei segni e sintomi che le caratterizzano e dei fattori che ne favoriscono l’insorgenza, la Guida prosegue con decalogo per la prevenzione, indirizzato ai datori di lavoro.

Queste le 10 regole da seguire:

  • Designare una persona che sovrintenda al piano di sorveglianza per la prevenzione degli effetti dello stress da caldo sulla salute e sulla sicurezza e l’adeguata risposta;
  • Identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
  • Formazione sulle strategie di prevenzione;
  • Strategie di prevenzione e protezioni individuali per i lavoratori;
  • Riorganizzazione dei turni di lavoro;
  • Rendere disponibili e accessibili aree ombreggiate per le pause;
  • Favorire l’acclimatazione dei lavoratori;
  • Realizzazione del “sistema del compagno”, che possa dare l'allarme in caso di emergenza;
  • Pianificazione e risposta alle emergenze;
  • Misure specifiche per i luoghi di lavoro in ambienti chiusi.

Nella guida sono anhce contenuti alcuni focus su:

  • Condizioni croniche che aumentano la suscettibilità al caldo;
  • Strategie di prevenzione della disidratazione;
  • L’importanza delle pause programmate per i lavoratori esposti al caldo.

Cassa integrazione anche per temperature estreme

In un comunicato congiunto con l’Inps, Inail ha fatto presente che anche l’afa rientra nella causale “eventi meteo" per la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO): le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa sono riconosciute anche in caso di temperature elevate, ovvero superiori ai 35° centigradi. Anche temperature inferiori, però, possono essere ritenute idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale.

Tale valutazione va fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteorologici ma anche a quelle “percepite”, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione. È il caso, per esempio, dei lavori di stesura del manto stradale e di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, delle attività all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche, più in generale, di tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi che non possono essere protetti dal sole o che comportano l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

Nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica allegata, l'azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle medesime giornate, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura, né, tantomeno, deve produrre i bollettini meteo. Sarà poi l’INPS, nel rispetto dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 183/2011, ad acquisire le informazioni necessarie e a valutarne le risultanze, anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto.

Indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la Cigo in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i casi in cui lo stop sia dovuto a temperature eccessive.



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