Ristrutturare nel 2023: ecobonus, bonus casa, sismabonus e bonus barriere architettoniche

di Redazione tecnica - 25/05/2023

Se stai valutando di ristrutturare casa, conoscere quali bonus edilizi è possibile utilizzare può fare la differenza. Con il superbonus ormai alle spalle (e sulle singole unità immobiliari poteva essere utilizzato solo sugli interventi trainati o in caso di unità autonoma e funzionalmente indipendente), le tante normative fiscali consentono fino al 31 dicembre 2024 l'utilizzo di alcuni interessanti detrazioni fiscali ed in alcuni casi la possibilità di utilizzare la cessione del credito. Vediamo quali.

Ristrutturare casa: i bonus edilizi a disposizione

Quando si interviene su una singola unità immobiliare di tipo abitativo è possibile valutare l'utilizzo singolo o combinato delle seguenti detrazioni fiscali:

  • ecobonus: è una detrazione fiscale del 50/65% prevista per gli interventi di efficienza energetica (il presupposto è che l'abitazione sia riscaldata prima dell'intervento) dall'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, successivamente modificata dall'art. 14 del Decreto Legge n. 63/2013;
  • bonus casa o bonus ristrutturazioni edilizie: è una detrazione del 50% prevista dall'art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 e poi dall'art. 16, comma 1 del Decreto Legge n. 63/2013 che, nel caso di interventi sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, può essere utilizzata solo nel caso questi si configurino come:
    • manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001);
    • restauro e risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001);
    • ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001);
  • sismabonus: è una detrazione la cui aliquota varia dal 70 a 75% (se l'intervento è realizzato sulle parti comuni dell'edificio l'aliquota cresce al 75/85%) prevista per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del d.P.R. n. 917/1986 e poi all'art. 16, commi da 1-bis a 1-sepies del Decreto Legge n. 63/2013;
  • bonus barriere architettoniche: è una detrazione che trae le sue origini dall'art. 16-bis, comma 1, lettera e) del d.P.R. n. 917/1986. Successivamente è stato previsto un nuovo bonus con l'art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Aliquote, massimali di spesa e durata: ecobonus, bonus casa e sismabonus

Dopo aver riepilogato le norme di riferimento è utile parlare delle aliquote, dei massimali e dell'orizzonte temporale entro il quale è possibile portare in detrazione le spese. Per farlo utilizzeremo i seguenti quadri sinottici suddivisi in funzione della tipologia di bonus, riferendoci esclusivamente ai bonus previsti per le singole unità immobiliari.

Ecobonus
Intervento rif.normativo Aliquota Limite di spesa Scadenza finale
Durata
Serramenti e infissi art. 14, D.L. n. 63/2013
comma 2.1
50% 60.000 31/12/2024
Schermature solari art. 14, D.L. n. 63/2013
comma 2.1
50% 60.000 31/12/2024
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A art. 14, D.L. n. 63/2013
comma 2.1
50% 60.000 31/12/2024
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti art. 14, D.L. n. 63/2013
comma 2.1
65% 60.000 31/12/2024
Acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili art. 14, D.L. n. 63/2013
comma 2-bis
50% 30.000 31/12/2024

 

Bonus casa - Sismabonus
Intervento rif.normativo Aliquota Limite di spesa Scadenza finale
Durata
Ristrutturazione edilizia art. 16, D.L. n. 63/2013
comma 1
50% 96.000 31/12/2024
Intervento antisismico
Zone a rischio sismico 1, 2 e 3
art. 16, D.L. n. 63/2013
comma 1-bis
50% 96.000 31/12/2024
Intervento antisismico
Zone a rischio sismico 1, 2 e 3
passaggio di 1 classe
art. 16, D.L. n. 63/2013
comma 1-quater
(primo periodo)
70% 96.000 31/12/2024
Intervento antisismico
Zone a rischio sismico 1, 2 e 3
passaggio di 2 classi
art. 16, D.L. n. 63/2013
comma 1-quater
(secondo periodo)
80% 96.000 31/12/2024

 

Il bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Per quanto riguarda il bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'art. 119-ter del Decreto Rilancio riconosce una detrazione fiscale del 75% fino al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Questa detrazione fiscale è ripartita in 5 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Dalla lettura del testo normativo "sembrerebbe" che questo bonus non sia applicabile alle unità immobiliari in edifici plurifamiliari che non possiedano la condizione di indipendenza funzionale e l'accesso autonomo. Per questo motivo, in attesa che il legislatore possa fornire dei chiarimenti ufficiali, l'unica sarebbe quella di ritornare al bonus normato all'art. 16-bis, comma 1, lettera e) del d.P.R. n. 917/1986.

In questo caso:

  • l'aliquota è del 50% da applicare alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, mentre dall'1 gennaio diminuisce al 36%;
  • il massimale di spesa è di 96.000 euro fino al 31 dicembre 2024 per poi diminuire a 48.000 euro.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

  • quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi);
  • i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Per verificare quali interventi è possibile utilizzare per l'eliminazione delle barriere architettoniche occorre fare riferimento al Decreto Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 recante "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" (Gazzetta Ufficiale 23/06/1989, n. 145 - S.O. n. 47).

Ai sensi di questo D.M., per barriere architettoniche si intendono:

  • gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  • gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
  • la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Gli articoli 3 e 4 del DM n. 236/1986 definiscono puntualmente:

  • i criteri generali di progettazione;
  • i criteri di progettazione per l'accessibilità.


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