Ristrutturazione edilizia di tipo B: come si valuta la voce parti limitate?

di Redazione tecnica - 06/10/2021

Riceviamo e pubblichiamo la domanda arrivata in redazione dall'arch. Mariuccia S. in riferimento all'applicazione della Legge Urbanistica Regionale piemontese, la Legge n. 56/77, che all’art. 13 individua gli interventi edilizi.

Ristrutturazione edilizia di tipo B: il quesito alla posta di LavoriPubblici.it

La Circolare 5/SG/URB del 27.04.1984 (richiamata all’interno del PRGC) specifica in modo analitico le opere ammesse per ciascun intervento. In particolare per l’intervento di ristrutturazione edilizia di tipo B, nell’”Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici” per quanto attiene agli elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto) prevede i seguenti interventi:

  • Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. È ammesso il rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali portanti purché ne sia mantenuto il posizionamento.

Sulla scorta della su esposta definizione, come si valuta la voce “parti limitate dei muri perimetrali portanti”?

Un intervento che preveda la demolizione di tutta la parte in elevazione (piano terra/seminterrato e 1° piano) lasciando in situ unicamente i muri della cantina interrata, ed una porzione di muro contro terra a confine con la strada, può considerarsi  “parti limitate dei muri perimetrali portanti”.

O viceversa si configura un intervento di “sostituzione” che il PRGC non prevede? (Preciso che solo nel 2013 è stato introdotto all’interno dell’art. 13 della LR 56/77 l’intervento di “sostituzione” che non è disciplinato dalla Circ. 5/SG/URB perché antecedente).

Oppure, ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. d) del DPR 380/01, come modificata dalla L. 120/2020 si può considerare ristrutturazione?

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

Ristrutturazione edilizia di tipo B: la risposta dell'esperto

Abbiamo girato l'articolata e interessante domanda al nostro esperto di edilizia, l'arch. Romolo Balasso, Presidente di Tecnojus. Di seguito la risposta integrale.

Riguardo al quesito in condivisione mi sento di svolgere tre considerazioni:

  1. sulla nozione di "parti limitate" presente nella circolare regionale:
    • Appare logico ritenere che per limitate si debba intendere come "quantitativamente non prevalenti rispetto all'intero".
    • La suddetta circolare, per quanto si è potuto prendere atto, non sembra porsi tanto la questione demolitoria, per la quale ritengo sia rimasta nell'alveo concettuale del tempo, bensì il diverso impatto urbanistico delle trasformazioni possibili con l'intervento ristrutturativo.
    • La suddivisione di RE A e RE B sembra abbia questa ragione fondamentale: ammettere o meno, per ragioni urbanistiche, aumenti di superficie e/o volumi nell'ambito della ristrutturazione edilizia, ovvero trasformazioni degli elementi costitutivi degli organismi edilizi.
  2. sulla valenza della legge regionale e, soprattutto, della circolare regionale del 1984:
    • La legge regionale del 1977 appare "aggiornata", per quanto riguarda l'intervento di ristrutturazione edilizia ex art. 13, co. 3, lett. d) e d-bis), successivamente all'entrata in vigore del testo unico edilizia (si leggono modifiche del 2013 e 2015).
    • Non mai "aggiornata" sembra invece la circolare di cui si fa cenno, datata nel 1984.
    • Dunque la Regione sembra abbia confermato la propria legge regionale successivamente all'entrata in vigore del testo unico edilizia, il quale, all'art. 3, comma 2, prescrive la prevalenza delle definizioni sulle disposizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi; in tal modo sembrerebbero ammessi interventi legislativi regionali.
    • Tuttavia, la Corte Costituzionale, è granitica nell'affermare che "Secondo la giurisprudenza costituzionale, la definizione delle categorie di interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi costituisce principio fondamentale della materia concorrente del «governo del territorio», vincolando la legislazione regionale di dettaglio (sentenza n. 303 del 2003; in seguito, sentenze n. 259 del 2014, n. 171 del 2012; n. 309 del 2011; n. 231 del 2016, n. 68/2018). Cosicché, pur non essendo precluso al legislatore regionale di esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali, tale esemplificazione, per essere costituzionalmente legittima, deve essere coerente con le definizioni contenute nel testo unico dell’edilizia".
  3. In relazione alle ultime novelle legislative nazionali del 2020, le cui finalità sono ben chiare (semplificare per favorire la rigenerazione urbana e il contenimento del consumo di suolo) e al fatto che la RE tipo B della circolare regionale "era" quella più permissiva, sembra ragionevole interpretarla secondo il grado massimo di libertà oggi offerto dalla prevalente definizione nazionale. Per certi versi si può ritenere che la LR Piemonte abbia anticipato i tempi: la RE tipo A è quella conservativa pesante ex art. 10, comma 1, lett. c) del TUE, la RE tipo B è quella anche ricostruttiva leggera ex art. 3, co. 1, lett. d) del TUE.


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