Ristrutturazioni edilizie e detrazioni fiscali: cosa accade in caso di mancata comunicazione ad Enea?

di Redazione tecnica - 17/06/2021

Dall'1 gennaio 2018, uno dei requisiti per avere accesso alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (bonus casa) è l'invio all'Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Una comunicazione che ha lo scopo di consentire di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

Ristrutturazioni edilizie e detrazioni fiscali: nuovo intervento del Fisco

Ma cosa accade nel caso non si ottemperi a questa comunicazione? Ha risposto a questa domanda l'Agenzia delle Entrate tramite la sua rivista telematica FiscoOggi. Nella nuova domanda arrivata alla posta del Fisco un contribuente ha rappresentato di avere acquistato e istallato un condizionatore a pompa di calore, pagato con bonifico parlante con dicitura bonus casa. Non ha però trasmesso all’Enea la scheda descrittiva. Ha comunque diritto alla agevolazione fiscale.

La comunicazione ad Enea

Come già chiarito nella risoluzione 18 aprile 2019, n. 46/E e ribadito nella circolare 8 luglio 2020, n. 19/E, l'obbligo di comunicare ad Enea le informazioni su determinati interventi di recupero edilizio, con riferimento ai quali spetta la detrazione (attualmente pari al 50% della spesa sostenuta) prevista dall’articolo 16-bis del Tuir, è stato previsto dall'1 gennaio 2018 dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 205/2017.

Dopo aver sentito e condiviso il parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni.



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