RUP, commissione di gara e offerta incompleta: a chi compete l’esclusione?
di Redazione tecnica - 31/07/2025

Chi decide l’esclusione in una procedura di gara? È sempre necessario l’intervento del RUP? E come incidono le clausole della lex specialis sull’esercizio dei poteri della Commissione di gara?
Esclusione dalla gara: le competenze del RUP e della Commissione
A chiarire ruoli e competenze nel caso di un’esclusione per offerta incompleta è la sentenza del TAR Campania del 14 luglio 2025, n. 5288, su un ricorso proposto contro l’esclusione da una procedura di gara per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di un servizio.
L’esclusione dell’OE ricorrente, comunicata con nota adottata ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, era stata determinata dalla mancata presentazione – nonostante l’attivazione del soccorso istruttorio – del progetto di assorbimento del personale, documento richiesto dal disciplinare di gara a pena di esclusione.
I motivi del ricorso: competenza, comunicazione e tassatività
La società ricorrente ha contestato il provvedimento sotto tre distinti profili:
- incompetenza dell’organo adottante: la decisione sarebbe stata assunta dalla Commissione di gara, in violazione dell’art. 15 del Codice e dell’art. 7 dell’Allegato I.2, che attribuiscono al RUP il potere di disporre le esclusioni;
- vizio nella comunicazione del soccorso istruttorio: la richiesta integrativa sarebbe stata veicolata esclusivamente tramite la piattaforma “Acquisti in rete PA”, in assenza di comunicazione via PEC, con conseguente mancata conoscenza da parte del concorrente;
- irrilevanza del progetto di assorbimento ai fini della validità dell’offerta: la clausola del disciplinare sarebbe in contrasto con l’art. 10 del Codice dei contratti pubblici, che codifica il principio di tassatività delle cause di esclusione, e la sua omissione non dovrebbe determinare l’estromissione dalla gara ma solo essere valutata in fase esecutiva.
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