Sanatoria edilizia e pagamento ICI: la Cassazione su termini e modalità

di Giorgio Vaiana - 05/04/2021

Ici, sanatoria edilizia e termini retroattivi. Affrontiamo queste tematiche "sfruttando" la sentenza della corte di Cassazione n. 8197/2021.

Le rendite retroattive

Sul tavolo dei giudici della corte di Cassazione, il ricorso di una proprietaria di un immobile sanato. La donna ha proposto ricorso contro la decisione, anche in secondo grado, di permettere al Comune dove è stato realizzato l'immobile, il recupero dell'Ici in maniera retroattiva fino all'1 gennaio 2003, dopo aver stabilito la nuova rendita catastale, senza tener conto della decadenza verificatasi.

Cosa dice la norma

Per avere maggiore chiarezza della situazione, va studiata la legge n. 350/2003 (la finanziaria del 2004) che ha fissato termini e modalità di pagamento dell'Ici per i fabbricati sanati. Secondo la norma, l'Ici "è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dall'1 gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente". Il versamento dell'imposta relativo a queste annualità, è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di pari importo entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta per l'anno 2004 e la misura del contributo comunale, conclude la norma di legge, è pari a due euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzate per ogni anno di imposta". Con riferimento agli immobili abusivi, specificano i giudici della corte di Cassazione, "è dovuta dunque la maggiore imposta Ici (con decorrenza 1 gennaio 2003) risultante dal classamento definitivamente attribuito, a seguito di presentazione della procedura Docfa (per eseguire l'accatastamento o segnalare eventuali variazioni).

La valenza retroattiva della nuova rendita

Già la corte di Cassazione si era espressa altre volte su questa vicenda. La legge n.342/2000 nel prevedere che a decorrere dall'1 gennaio 2000, "gli atti comunque retributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione", va interpretata, dicono i giudici, nel senso "dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'Ici", ma "non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità di imposta sospese, ovvero suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso".

Le modifiche catastali

Nel caso analizzato, si legge nella sentenza, le modifiche catastali hanno avuto efficacia nel 2012, successivo all'anno 2011 nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali e notificate alla proprietaria dell'immobile, a seguito della proposta di accatastamento proposta dalla stessa donna nel 2010. Ne consegue, dunque, affermano i giudici, che il comune, a decorrere dall'1 gennaio 2012 avrebbe potuto legittimamente richiedere l'Ici relativa alle annualità precedenti alla notificazione della rendita. Perché, come si legge nella sentenza, alla data di notifica degli avvisi di accertamento impugnati dalla donna, il termine per la notifica relativo alle annualità a decorrere dal 2003 era ancora pendente. E quindi non trovano fondamento le richieste della donna sulla decadenza dei termini. Il ricorso, dunque è stato respinto. 



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