SCIA annullata: occhio agli errori dell'Amministrazione

di Redazione tecnica - 05/01/2024

Sebbene una SCIA possa essere annullata d'ufficio qualora sussistano ragioni di interesse pubblico per procedere, il provvedimento deve essere emesso entro un termine ragionevole, oltre il quale l'Amministrazione agisce illegittimamente.

Annullamento SCIA in autotutela: il no del TAR

Un termine che secondo l'art. 21-nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990, non può essere superiore a un anno, per non incorrere in violazioni della norma stessa. Ed è quello che è accaduto nel caso affrontato dal TAR Sicilia con la sentenza del 27 dicembre 2023, n. 3863, con la quale ha accolto il ricorso contro l'annullamento in autotutela di una SCIA da parte di un'Amministrazione Comunale e del conseguente ordine di demolizione del manufatto.

In particolare, il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 21-nonies, co. 1, della legge n. 241/1990, secondo cui “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”.

In questo caso, il provvedimento di annullamento del titolo edilizio formatosi a seguito di presentazione della SCIA è stato emanato dopo quasi cinque anni, con evidente violazione della disposizione appena riportata.

Rilascio SCIA: l'ambito di valutazione della Pubblica Amministrazione

Per l'Amministrazione invece l'annullamento era legittimo perché la SCIA sarebbe stata presentata sulla base di una falsa dichiarazione relativa alla titolarità dell'area su cui era stato installato il manufatto e oggetto di un contenzioso. In realtà, nell'istanza il ricorrente si sarebbe dichiarato possessore e non proprietario dell'area, fatto di cui il Comune era quindi a conoscenza e che non ha ritenuto insufficiente per esercitare, entro i termini di legge, il potere inibitorio a propria disposizione.  Non avrebbe quindi potuto, com’è invece avvenuto, attivarsi, a distanza di anni, per eccepire l’assenza in capo al ricorrente di un titolo valido per la realizzazione delle opere, in esito ad una tardiva valutazione degli elementi correttamente offerti al momento della presentazione dell'istanza.

Oltretutto, spiega il TAR, non si può ritenere che il ricorrente, nel dichiararsi legittimato all’intervento, abbia reso una falsa dichiarazione, tale da consentire al Comune di annullare il titolo edilizio a distanza di anni: secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la P.A., al fine del rilascio dei titoli edilizi, non deve verificare ogni aspetto civilistico che potrebbe venir in rilievo, ma deve vagliare esclusivamente quelli urbanistici: “Si tratta di un trend ermeneutico che confina sul solo versante pubblicistico gli effetti dei titoli edilizi, i quali non interferiscono sui rapporti di natura privata in varia guisa connessi o implicati nelle vicende immobiliari intercettate dalla funzione urbanistico - edilizia e ciò è sancito in modo chiaro, per quanto riguarda il permesso a costruire, dall'art. 11, c. 3 del d.P.R. n, 380/2001”.

In sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio, il Comune non può esimersi dal verificare il rispetto, da parte dell'istante, dei limiti privatistici sull'intervento proposto. Tanto, però, solo purché, conclude il giudice amministrativo, questi ultimi siano realmente conosciuti o immediatamente conoscibili e/o non contestati, di modo che il controllo da parte dell'Amministrazione si traduca in una mera presa d’atto, senza necessità di procedere a un’accurata e approfondita disamina dei rapporti tra privati.



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