Sicurezza cantieri: confermata la patente a punti

di Redazione tecnica - 05/03/2024

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge del 2 marzo 2024, n. 19, è stata confermata, all’art. 29, comma 19, la sostituzione dell’art. 27 del TUSL con quello rubricato “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” che introduce, dal 1° ottobre 2024, la c.d. “patente a crediti” per imprese e lavoratori autonomi operanti all'interno di cantieri edili.

Patente a punti nei cantieri: la normativa in Gazzetta Ufficiale

Come riportato nel testo dell norma, a far data dal 1° ottobre 2024 e a seguito dell’integrazione dei dati sul Portale nazionale del sommerso, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) saranno tenuti al possesso della patente.

La patente sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del TUSL;
  • adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti autorizzati di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) in possesso di almeno 15 crediti.

Il sistema di decurtazioen e reintegro dei punti

La patente subisce decurtazioni correlate ad accertamenti e conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

  • a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;
  • b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;
  •  c) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2002: cinque crediti;
  • d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
    • 1) la morte: venti crediti;
    •  2) un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
    • 3) un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

Gli atti ed i provvedimenti relativi allo stesso accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a venti crediti.

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti, dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti, a condizione che venga trasmessa copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati non possono essere complessivamente più di 15.

Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti e previa trasmissione dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora nel frattempo non intervengano ulteriori provvedimento.

Inoltre è previsto un incremento premiale di 5 crediti per le imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30.

Nel caso in cui l’impresa o il lavoratore autonomo abbia meno di 15 crediti nella patente, non potrà operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)  fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.

L’eventuale, illecito prosieguo dell’attività comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da 6mila a 12mila euro e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al Codice dei contratti pubblici per 6 mesi.

Eccezione per le imprese con attestazione SOA

Infine, come specificato al comma 11, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).



© Riproduzione riservata