Sicurezza ponti e viadotti esistenti: la classificazione del rischio nelle nuove Linee Guida del MIMS

di Redazione tecnica - 07/09/2022

È stato pubblicato nella G.U. del 23 agosto 2022, n. 196, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 1° luglio 2022, n. 204 recante le “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”.

Gestione e monitoraggio sicurezza ponti e viadotti: le Linee Guida MIMS

Con il documento, che sostituisce le Linee Guida pubblicate nel 2020 (allegato A del Decreto del 17 dicembre 2020, n. 578), viene avviato il programma di censimento e monitoraggio delle strutture, illustrando una procedura per la gestione della sicurezza dei ponti esistenti, ai fini di prevenire livelli inadeguati di danno, rendendo accettabile il rischio.

Tale procedura consta di tre parti:

  • censimento;
  • classificazione del rischio;
  • verifica della sicurezza, sorveglianza e monitoraggio dei ponti e dei viadotti esistenti.

In particolare, viene utilizzato un approccio generale multilivello della classificazione del rischio che, dal semplice censimento delle opere, arriva alla determinazione di una classe di attenzione sulla base della quale si perverrà alla verifica di sicurezza. L’impiego di un approccio multilivello è giustificato dal numero di infrastrutture presenti sul territorio italiano.

Linee Guida MIMS: i livelli per la classificazione del rischio su ponti e viadotti

6 i livelli individuati, con un grado di approfondimento e complessità crescenti, fermo restando che il numero di infrastrutture su cui applicarle, così come il livello di incertezza dei risultati ottenuti, si riduce all’aumentare appunto della loro complessità. In dettaglio:

  • il Livello 0 prevede il censimento di tutte le opere e delle loro caratteristiche principali mediante la raccolta delle informazioni e della documentazione disponibile;
  • il Livello 1, esteso alle opere censite a Livello 0, prevede l’esecuzione di ispezioni visive dirette e il rilievo speditivo della struttura e delle caratteristiche geo-morfologiche ed idrauliche dell’area, tese a individuare lo stato di degrado e le principali caratteristiche strutturali e geometriche di tutte le opere, nonché potenziali condizioni di rischio associate a eventi franosi o ad azioni idrodinamiche;
  • il Livello 2 consente di giungere alla classe di attenzione di ogni ponte, sulla base dei parametri di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, determinati elaborando i risultati ottenuti dai livelli precedenti. In funzione di tale classificazione, si procede quindi con uno dei livelli successivi;
  • il Livello 3 prevede l’esecuzione di valutazioni preliminari atte a comprendere, unitamente all’analisi della tipologia ed entità dei dissesti rilevati nelle ispezioni eseguite al Livello 1, se sia comunque necessario procedere ad approfondimenti mediante l’esecuzione di verifiche accurate di Livello 4;
  • il Livello 4 prevede l’esecuzione di valutazioni accurate sulla base di quanto indicato dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti;
  • il Livello 5, non trattato esplicitamente nelle Linee Guida, si applica ai ponti considerati di significativa importanza all’interno della rete, opportunamente individuati. Secondo il MIMS, per queste opere è utile svolgere analisi più sofisticate quali quelle di resilienza del ramo della rete stradale e/o del sistema di trasporto di cui lo stesso è parte, valutando la rilevanza trasportistica, analizzando l’interazione tra la struttura e la rete stradale di appartenenza e le conseguenze di una possibile interruzione dell’esercizio del ponte sul contesto socio-economico in cui esso è inserito. 

Tempi di realizzazione del censimento

Le linee guida prevedono tempistiche differenziate per il censimento delle opere esistenti:

  • Anas dovrà censire le strutture di sua competenza entro la fine del 2022;
  • Regioni, Province e Città Metropolitane avranno tempo fino al 31 dicembre 2023
  • i Comuni dovranno tenere ccome scadenza di riferimento il al 31 dicembre 2024.

Per quanto riguarda l’analisi di rischio e l’attribuzione del livello di attenzione, azioni rientranti nel “livello 2”, il monitoraggio da parte delle concessionarie autostradali dovrà essere ultimato entro il 30 giugno 2023, Anas entro il 31 dicembre 2023, Regioni, Province e Città Metropolitane entro il 30 giugno 2025, i Comuni con popolazione residente superiore a 15mila abitanti entro il 30 giugno 2026 e i Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti entro il 31 dicembre 2026.

Infine, il MIMS precisa che in caso di segnalazioni o eventi (ad esempio sismici) che possono aver provocato il degrado delle strutture, bisogna procedere con tempi più spediti.



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Documenti Allegati

Decreto