Soccorso istruttorio e servizi di punta: il TAR chiarisce i limiti per la dimostrazione dei requisiti
di Redazione tecnica - 27/02/2026

Il requisito tecnico deve essere dimostrato in modo completo già in gara oppure può essere chiarito e integrato successivamente? Fino a che punto il soccorso istruttorio può intervenire senza trasformarsi in una sanatoria di un requisito inesistente?
Negli appalti di servizi di ingegneria le criticità possono nascere non solo per l’assenza del requisito, ma anche per la sua qualificazione e per la sua dimostrazione documentale. Il problema non è tanto “se” un servizio sia stato svolto, quanto “come” venga ricondotto alla categoria richiesta dalla lex specialis e “come” venga provato.
Si tratta di punti in cui entra in gioco anche il soccorso istruttorio che con l’art. 101 del d.Lgs. n. 36/2023 rappresenta sicuramente un istituto che invita a una lettura non formalistica delle procedure. Resta però un punto delicato: la prova del requisito può essere integrata anche dopo l’aggiudicazione? E la documentazione prodotta in giudizio può essere valutata per dimostrare un requisito già posseduto alla scadenza della gara?
La sentenza del TAR Toscana, sez. Firenze, del 30 gennaio 2026, n. 245 interviene proprio su questi temi, in una gara per servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, affrontando il rapporto tra requisito sostanziale, modalità di comprova e soccorso istruttorio anche in sede processuale.
Soccorso istruttorio e servizi di punta: il TAR conferma la lettura sostanzialistica del requisito tecnico
La controversia nasce in una gara per l’affidamento di servizi di direzione lavori, coordinamento della sicurezza e prestazioni connesse per un’opera di trasporto pubblico finanziata con fondi PNRR.
L’aggiudicazione era stata impugnata dal secondo classificato, secondo cui i requisiti tecnico-professionali richiesti in gara dell’aggiudicataria non sarebbero stati soddisfatti in quanto:
- era stato indicato un servizio di punta svolto all’estero che, secondo la ricorrente, non avrebbe avuto carattere tecnico ma sarebbe stato una “mera consulenza” e, quindi, non idoneo ai fini della lex specialis;
- la documentazione prodotta in gara – un certificato del committente estero – sarebbe stata insufficiente a dimostrare la natura e i contenuti del servizio;
- un secondo servizio di punta sarebbe stato svolto in forma raggruppata, con contestazioni sulla possibilità di cumulare prestazioni di più soggetti del raggruppamento fino a raggiungere il requisito richiesto;
- alcune mandanti del raggruppamento avevano prodotto documentazione ritenuta non pienamente conforme alle prescrizioni del disciplinare.
Nel corso del giudizio, la stazione appaltante aveva sollecitato ulteriori elementi a chiarimento dei documenti già depositati in sede di gara e l’aggiudicataria aveva trasmesso contratti, fatture e altri documenti probatori, poi prodotti anche davanti al giudice.
Il punto di snodo della vicenda non è stato solo se il requisito fosse posseduto, ma come e con quali documenti potesse essere provato. In altre parole, si è discusso non tanto dell’esistenza del requisito, quanto della sua prova documentale e della possibilità di ricorrere a integrazioni anche in sede giudiziale per completare la dimostrazione.
Questa impostazione ha condotto il TAR a confrontarsi con un tema molto pratico per gli appalti pubblici: il rapporto tra requisito sostanziale, modalità di comprova e la funzione del soccorso istruttorio alla luce del nuovo Codice dei contratti.
Requisiti tecnico-professionali e soccorso istruttorio nel d.lgs. 36/2023
La controversia si colloca all’interno della disciplina dei requisiti di capacità tecnico-professionale nei servizi di ingegneria e architettura, come regolata dal d.lgs. 36/2023.
In particolare, l’art. 100 del Codice disciplina i requisiti di ordine speciale, tra cui rientra la capacità tecnico-professionale. Nei servizi tecnici tali requisiti vengono normalmente declinati dalla lex specialis attraverso
- servizi analoghi;
- servizi di punta.
I servizi di punta rappresentano esperienze qualificate riferite a interventi di analoga complessità rispetto a quelli oggetto di affidamento. Proprio per la loro funzione selettiva, la lex specialis può stabilire che tali servizi siano non frazionabili e svolti integralmente da un unico operatore economico.
La clausola di infrazionabilità va letta in chiave funzionale: evitare che il requisito venga “costruito” sommando porzioni di incarichi o quote di partecipazione insufficienti a dimostrare un’esperienza piena e significativa.
Inoltre, la qualificazione delle prestazioni deve essere coerente con l’impianto del Codice e con l’Allegato I.13, che ricomprende tra i servizi di ingegneria e architettura non soltanto la progettazione e la direzione lavori, ma anche le attività tecniche connesse alla realizzazione dell’opera, incluse quelle di supporto al RUP e di coordinamento specialistico.
La distinzione tra “servizio tecnico” e “consulenza” non può quindi essere meramente nominalistica. Deve essere operata in base al contenuto concreto delle prestazioni svolte.
Altro punto fondamentale nella vicenda è l’applicazione dell’art. 101 del Codice.
La norma consente alla stazione appaltante di richiedere integrazioni o chiarimenti sulla documentazione relativa alla partecipazione alla gara. Possono essere sanate omissioni, inesattezze o irregolarità che riguardino:
- la domanda di partecipazione;
- il DGUE;
- la documentazione a comprova dei requisiti.
Il limite è duplice:
- non possono essere modificati gli elementi dell’offerta tecnica ed economica;
- non può essere colmata l’assenza originaria di un requisito sostanziale.
Il d.lgs. 36/2023 ha rafforzato la funzione sostanzialistica dell’istituto, in coerenza con il principio del risultato. Non conta la perfezione formale della documentazione iniziale, ma l’effettivo possesso del requisito. Ed è proprio su questo equilibrio – tra rigore selettivo e divieto di formalismi eccessivi – che si è innestato il ragionamento del TAR Toscana.
Integrazione documentale dopo l’aggiudicazione: i limiti secondo il TAR
Alla luce di questo assetto normativo, il TAR ha dovuto rispondere a tre questioni precise:
- se il servizio estero indicato come servizio di punta rientrasse nei servizi di ingegneria o era una semplice consulenza;
- se la documentazione prodotta in gara fosse sufficiente;
- se fosse legittimo integrare tale documentazione anche dopo l’aggiudicazione.
La qualificazione del servizio
Il Collegio non si è fermato alla denominazione formale utilizzata nel certificato del committente, esaminando il contenuto concreto delle prestazioni svolte: progettazione tecnica, supervisione dei lavori, controllo qualità, coordinamento della sicurezza, attività connesse al collaudo.
Sulla base di tali elementi ha ritenuto che l’attività fosse riconducibile ai servizi di ingegneria e architettura, anche nella forma del supporto tecnico strutturato, e non a una mera consulenza generica. Di conseguenza, la prova tramite certificazione del committente risultava coerente con le modalità previste dal disciplinare.
Il requisito, quindi, non era solo formalmente dichiarato, ma sostanzialmente integrato.
L’integrazione documentale
Il punto più delicato ha riguardato la documentazione prodotta successivamente all’avvio del giudizio. La stazione appaltante aveva richiesto ulteriori elementi a chiarimento di quanto già depositato in gara; l’aggiudicataria aveva prodotto contratto e fatture.
Il TAR ha ritenuto legittima tale iniziativa, precisando che non vi era stata una riedizione del potere né un nuovo provvedimento confermativo. Si era trattato di una verifica istruttoria che lasciava fermo l’atto originario.
Soprattutto, il Collegio ha valorizzato la logica dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023: l’utilizzabilità, da parte del giudice, dei documenti integrativi trasmessi dalla controinteressata alla SA successivamente all’aggiudicazione è assicurata dall’ammissibilità del soccorso istruttorio c.d. processuale, sulla falsariga del soccorso istruttorio procedimentale, In forza del quale è sempre possibile integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante e sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del D.G.U.E. e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, ad eccezione della documentazione che compone l’offerta tecnica ed economica.
“Il legislatore ha così inteso rafforzare l’istituto del soccorso istruttorio, anche in funzione sanante, rendendolo obbligatorio in consonanza con la logica del risultato che permea la materia di una prospettiva sostanzialistica e antiformalistica, senza per questo deflettere dal principio di legalità; il che comporta che, quando per qualsiasi ragione il soccorso non sia stato attivato in sede procedimentale, all’omissione possa porsi rimedio in sede processuale onde consentire alla parte interessata di dimostrare il possesso del requisito in contestazione, con il solo limite rappresentato dalla preclusione di cui all’art. 34 co. 2 c.p.a.”
Nella specie, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, la scelta della SA di chiedere alla controinteressata documenti a supporto e chiarimento di quelli già prodotti in sede di gara era da reputarsi perfettamente legittima, ancorché successiva all’aggiudicazione, non essendovi impedimenti a che la stazione appaltante attivi le proprie verifiche in funzione di convalida procedimentale degli stessi.
Se il requisito era già posseduto alla data di scadenza della gara, la sua dimostrazione poteva essere completata. La produzione successiva non aveva creato un requisito nuovo, ma aveva rafforzato la prova di un requisito già esistente. La fase processuale non è stata utilizzata per sanare un difetto sostanziale, ma per accertare compiutamente un requisito tecnico.
Implicazioni operative per stazioni appaltanti e operatori economici
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato l’aggiudicazione.
La decisione ribadisce che il fulcro della gara risiede nell’effettivo possesso del requisito alla data di scadenza dell’offerta. Se il servizio è stato realmente svolto e presenta le caratteristiche richieste dalla lex specialis, la sua dimostrazione può essere chiarita e rafforzata, senza che ciò si traduca in una indebita alterazione della par condicio.
Allo stesso tempo, la sentenza ricorda che il soccorso istruttorio – anche quando si proietta in sede processuale – non può diventare uno strumento per colmare un requisito inesistente. La linea di confine resta netta: si può integrare la prova, non si può costruire ex post l’esperienza mancante.
Una linea coerente con l’impostazione del nuovo Codice dei contratti e con un’idea di gara orientata al risultato, non alla sanzione formale.
© Riproduzione riservata
- Tag:
Documenti Allegati
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.
