Sopralluogo obbligatorio: il termine perentorio è causa di esclusione?
di Redazione tecnica - 02/05/2025

È legittima l’esclusione automatica da una gara per mancata effettuazione del sopralluogo, anche se il concorrente presenta l’offerta e risulta primo in graduatoria? Il termine per il sopralluogo può essere qualificato come perentorio? E le specifiche tecniche possono sostituirne la funzione?
A chiarire il ruolo sostanziale del sopralluogo nei contratti pubblici, quando espressamente previsto dalla lex specialis, è il TAR Lazio con la sentenza del 14 aprile 2025, n. 7218, che consolida l’indirizzo giurisprudenziale in materia di vincoli nella formulazione dell’offerta.
Mancato sopralluogo: il TAR sull'esclusione dell'OE
Il caso nasce dal ricorso di un OE, primo in graduatoria ma escluso dalla procedura di affidamento a causa della mancata effettuazione del sopralluogo entro il termine stabilito.
L’impresa aveva richiesto il sopralluogo ma in ritardo, ricevendo un diniego da parte della SA. In sede di offerta ha quindi dichiarato di non aver effettuato il sopralluogo, da cui è derivata l’esclusione automatica.
Un provvedimento che il giudice amministrativo ha ritenuto pienamente legittimo, in quanto la clausola della lex specialis che impone l’obbligo del sopralluogo a pena di esclusione è risultata conforme al principio di tassatività delle cause escludenti.
In particolare:
- l’adempimento è necessario per una corretta valutazione tecnica ed economica della prestazione;
- il sopralluogo costituisce quindi un elemento essenziale e sostanziale per la formulazione dell’offerta, non un mero adempimento formale;
- le informazioni contenute nella documentazione tecnica non potevano sostituire l’ispezione diretta del sito, data la complessità, estensione e operatività del contesto interessato;
- la perentorietà del termine per il sopralluogo era giustificata da esigenze organizzative della SA, in piena coerenza con il principio di autoresponsabilità.
Tassatività delle cause da esclusione: la norma nel Codice Appalti
A rilevare è la compatibilità con l’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023, il c.d. “Principio di tassatività delle cause di esclusione”. In questo caso l’esclusione non è preclusa in quanto l’attività omessa - il sopralluogo in questo caso - è parte integrante dell’offerta, come sua componente essenziale, e non già della partecipazione alla gara.
Nel caso in esame, il sopralluogo era previsto espressamente nel disciplinare come requisito indispensabile, con esclusione automatica per il mancato adempimento.
Si tratta della conferma di un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui:
- il sopralluogo obbligatorio consente di formulare un’offerta tecnica consapevole e completa;
- la clausola sul sopralluogo ha valore sostanziale, non meramente formale;
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando che la mancata effettuazione del sopralluogo può giustificare l’esclusione automatica, se tale adempimento è connesso alla formulazione consapevole dell’offerta e chiaramente previsto negli atti di gara.
Il termine per effettuarlo può essere qualificato come perentorio, in funzione dell’ordinato svolgimento della procedura
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