Subappalto e costi della manodopera: il TAR sulla verifica di anomalia
di Redazione tecnica - 14/09/2025

Un’impresa può essere esclusa se non indica i costi della manodopera nei preventivi dei subappaltatori? La stazione appaltante deve entrare nel dettaglio di tutte le singole voci di prezzo o può limitarsi ad alcune, purché significative, per valutare l’affidabilità complessiva di un’offerta? E ancora: qual è il confine tra la discrezionalità tecnica della stazione appaltante e il sindacato del giudice amministrativo in materia di verifica di anomalia?
Domande come queste non sono meramente teoriche, ma hanno ricadute dirette sullo svolgimento delle procedure di gara. La verifica di anomalia, infatti, costituisce una fase delicata e spesso contestata, perché può incidere in modo determinante sull’esito della selezione e sull’aggiudicazione finale.
Costi della manodopera: le dichiarazioni a carico dell’OE in caso di subappalto
Sul tema si è pronunciato il TAR Veneto, con la sentenza 9 settembre 2025, n. 1536, in relazione a un ricorso proposto contro l’aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici, fornendo chiarimenti che rafforzano l’interpretazione della disciplina introdotta dal nuovo Codice dei contratti.
La vicenda riguarda l’aggiudicazione di una gara di lavori, impugnata dalla seconda classificata. Le doglianze riguardavano principalmente due profili:
- costi della manodopera e subappalto: nei preventivi allegati ai giustificativi non risultava evidenziata la voce di manodopera riferita ai subappaltatori, con la conseguenza che la stazione appaltante non avrebbe potuto verificare la conformità ai minimi tabellari;
- anomalia dell’offerta: il ribasso sarebbe stato applicato soltanto ai materiali e non all’importo complessivo, con preventivi giudicati vetusti, riferiti ad altri cantieri e non sempre coerenti con i prezzi a base d’asta.
Inoltre, la verifica di anomalia era stata condotta solo su alcune voci di prezzo, senza estendersi all’offerta nel suo complesso.
Tesi che però non hanno convinto il TAR, che ha anche richiamato una recente pronuncia del Consiglio di Stato per motivare la propria decisione.
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