Successioni e donazioni: nuova circolare del Fisco

di Redazione tecnica - 10/07/2023

Arrivano dall'Agenzia delle Entrate alcuni importanti chiarimenti, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, sul trattamento fiscale del legato di genere.

Successioni e donazioni: la circolare dell'Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 19/E del 6 luglio 2023 il Fisco entra nel dettaglio del trattamento fiscale del legato di genere, vale a dire il legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo l’appartenenza ad un genere, che attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore.

Il legato è una disposizione testamentaria, con la quale il testatore attribuisce al beneficiario (legatario) singoli diritti e non la totalità o una quota del patrimonio ereditario.

Dopo una premessa normativa, la circolare è strutturata nei seguenti paragrafi:

  1. tipologie di legato;
  2. orientamenti della giurisprudenza di legittimità civilistica sulla differenza tra legato di genere e legato di specie;
  3. quadro normativo fiscale;
  4. recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità tributaria;
  5. assimilazione sul piano fiscale del legato di genere a quello di specie;
  6. contenzioso pendente.

Tipologie di legato

Preliminarmente l'Agenzia delle Entrate distingue le tipologie di legato contenute negli articoli da 649 a 673 del Codice Civile, i quali distinguono tra:

  • legato di specie, che ha per oggetto la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore. In tal caso, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore; inoltre, il legatario deve domandare all’onerato il possesso della cosa legata; si tratta di un legato c.d. traslativo, in quanto la proprietà passa immediatamente in capo al legatario al momento della morte del testatore, che coincide con l’apertura della successione;
  • legato di genere (o di cosa genericamente determinata) ex articolo 653 c.c., che ha per oggetto una cosa determinata solo nel genere. In questo caso, l’onerato è tenuto ad una prestazione a favore del legatario, che, invece, acquista un diritto di credito nei confronti dell’onerato; si tratta di un legato c.d. obbligatorio, configurando rispettivamente un debito a carico dell’erede e un credito a favore del legatario.

Il legato di genere va tenuto distinto, in particolare, dai seguenti legati:

  • legato di cosa non esistente nell’asse di cui all’articolo 654 c.c., secondo cui "Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte. Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova";
  • legato di cosa da prendersi da certo luogo di cui all’articolo 655 c.c., il quale prevede che "Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l’intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite".

Differenza tra legato di genere e legato di specie: orientamenti della giurisprudenza

Ricordando la giurisprudenza di Cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che la disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte è un “legato di specie”; per converso, il legato pecuniario, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato come “legato di genere” con conseguente applicazione del citato articolo 653 c.c..

In allegato la circolare.



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