Superbonus 110% e barriere architettoniche: il Fisco sulla duplicazione dei massimali

di Redazione tecnica - 01/02/2022

Ha fatto tanto discutere la risposta n. 806/2021 dell'Agenzia delle Entrate che ha, per la prima volta, introdotto il concetto di duplicazione dei massimali previsti per le detrazioni di cui all'art. 16 del D.L. n. 63/2013 che richiamano l'art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

Bonus casa e duplicazione del massimale

Sostanzialmente, l'Agenzia delle Entrate riferendosi alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia ha ammesso l'esistenza di due massimali separati relativi alle "parti comuni" e a quelle private. Tema interessante che riguarda essenzialmente gli edifici con più di una unità immobiliare in cui sono presenti parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del codice civile.

Barriere architettoniche: nuova FAQ del Fisco

L'argomento torna in una delle nuove FAQ pubblicate dall'Agenzia delle Entrate il 28 gennaio 2022 che fanno il punto (ma non solo) sulle modifiche apportate dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) al superbonus 110% e agli altri bonus edilizi.

In una delle FAQ viene trattato l'argomento "barriere architettoniche" come intervento trainato di superbonus 110%. Stiamo parlando di uno degli interventi che si presta meglio per comprendere il concetto di duplicazione del massimale già affrontato dal Fisco.

Viene, infatti, chiesto se il limite di spesa previsto per l'eliminazione delle barriere architettoniche sia diverso da quello previsto dal bonus casa dall'art. 16-bis del TUIR.

Barriere architettoniche: intervento trainato da ecobonus e sismabonus

Preliminarmente,l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche previsto all'art. 16-bis, comma 1, lettera e) del TUIR è trainato al 110% dagli interventi di ecobonus e sismabonus 110%.

Il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus 110% per questa tipologia di intervento è lo stesso previsto all’articolo 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013, ovvero 96.000 euro riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Occorre fare una precisazione, questo limite di spesa è autonomo nel caso l'intervento sia trainato dall'ecobonus 110%, mentre va complessivamente considerato nel caso di sismabonus 110%.

La differenza tra interventi sulle parti comuni e private

A questo punto la FAQ si fa interessante. Il Fisco ammette che:

  • nel caso di interventi sulle parti comuni dell’edificio, le relative spese, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio (fino a 4), in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione;
  • nel caso in cui vengano effettuati sia interventi sulle parti comuni dell’edificio che sulla singola unità immobiliare all’interno di tale edificio, il Superbonus spetta nei limiti di spesa sopra riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento.

Esempio pratico

Qualora sia installato nel condominio un ascensore e un condòmino effettui interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nel suo appartamento, potrà fruire del Superbonus per l’intervento sulla propria abitazione nel limite di spesa di 96.000 euro e per l’intervento sulle parti comuni del condominio per la quota a lui imputata nell’ulteriore limite di 96.000 euro. Nel caso di titolarità di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato autonomamente per ciascuna abitazione e, in caso di più contitolari dell’unità abitativa, deve essere suddiviso tra gli stessi.

Nel predetto limite occorre tener conto anche delle eventuali ulteriori spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ivi inclusi gli interventi antisismici, di cui all’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, realizzati sul medesimo immobile anche in anni precedenti. In tal caso, si ha diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha superato il predetto limite complessivo. Tale vincolo non opera in caso di interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile, deve essere comunque rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.

La certificazione dell'intervento "autonomo"

L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente. In applicazione dei criteri sopra illustrati, qualora l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche sia “trainato”:

  • da un intervento “trainante” finalizzato all’efficientamento energetico, sono ammesse al Superbonus le spese nel limite di 96.000 euro come sopra precisato. Il predetto limite di spesa si somma a quello previsto per ciascuno degli interventi “trainanti” di cui al comma 1 dell’articolo 119;
  • da un intervento “trainante” antisismico, il limite di 96.000 euro va complessivamente considerato tenendo conto anche delle spese sostenute per tale intervento antisismico.

Anche per tali interventi, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, può essere esercitata l’opzione di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori (cosiddetto sconto in fattura), o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione.



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