Superbonus 110% e bonus edilizi: cosa succede in caso di cessione del credito a parenti?

di Redazione tecnica - 10/08/2022

Nel caso di cessione dei crediti di imposta a parenti, come possono essere utilizzati? Essi possono essere usati sotto forma di detrazioni nel modello 730, oppure vanno solo in compensazione con F24? Sulla questione ha risposto l’Agenzia delle Entrate tramite la rivista telematica Fisco Oggi.

Cessione dei crediti a parenti: chiarimenti dal Fisco

Il richiamo è naturalmente all’articolo 121 del D.L. n 34/2020 (Decreto Rilancio), il quale al comma 1 dispone che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 (tra cui Superbonus 110%, Bonus ristrutturazione edilizia, Ecobonus e Sismabonus) possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: 

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta (cd. “sconto in fattura");
  • per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate da banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o assicurazioni, che possono poi a loro volta cedere esclusivamente ai propri correntisti.

Utilizzo dei crediti: le opzioni previste dal Decreto Rilancio

Lo stesso art. 121, al comma 3, in merito alla possibilità di esercitare le opzioni per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali dispone che i crediti d’imposta derivanti dagli interventi che danno diritto al Superbonus 110% e da quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo (tra i quali, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, quelli di efficienza energetica, etc.) “sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”.

Ciò significa che i crediti che i parenti riceveranno dovranno essere utilizzati in compensazione, attraverso il modello F24, per il pagamento di imposte e contributi che si versano con tale modello (imposte sui redditi, Iva, Irap, contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa, contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori, premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tasse sulle concessioni governative, tasse scolastiche, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva, eccetera), mentre non vanno inseriti nel modello 730 come detrazione Irpef.



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