Superbonus 110% e bonus edilizi: il Fisco su misure sanzionatorie ed RC professionale

di Redazione tecnica - 31/05/2022

Con la conversione in legge del Decreto Legge n. 4/2022 (Sostegni-ter), oltre alle note modifiche al meccanismo di cessione del credito, sono state introdotte (rimettendo integralmente i contenuti del D.L. n. 13/2022, Decreto Frodi, poi abrogato) nuove misure sanzionatore a carico dei professionisti e alcune modifiche all'obbligo di polizza professionale.

Misure sanzionatorie: cosa ne pensa l'Agenzia delle Entrate

I due argomenti (sanzioni e polizza) sono stati oggetto di confronto che hanno visto posizioni diverse su cosa prevede la normativa. Ad appianare le divergenze ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 27 maggio 2022, n. 19/E che, oltre a fare il punto sulla normativa legata al superbonus 110% e agli altri bonus edilizi, ha dedicato un paragrafo alle misure sanzionatorie e all'obbligo di polizza di assicurazione professionale.

Per quanto riguarda le misure sanzionatorie a carico dei professionisti, l'art. 28-bis del Decreto Sostegni-ter (convertito in legge) ha riprodotto integralmente i contenuti dell’art. 2, comma 2, del Decreto Frodi, inserendo nell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020(Decreto Rilanco) il comma 13-bis.1, il quale prevede che sia punito, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro, il tecnico abilitato che nelle asseverazioni/attestazioni di cui al comma 13 del medesimo articolo e al comma 1-ter, lettera b), dell’articolo 121, del Decreto Rilancio:

  • espone informazioni false;
  • omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso;
  • attesta falsamente la congruità delle spese.

Pena aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale misura sanzionatoria vale sia per gli interventi di superbonus 110% che per i bonus diversi.

RC professionale: cosa ne pensa l'Agenzia delle Entrate

Sulla polizza professionale, in tempi non sospetti abbiamo chiarito i contenuti previsti dalla normativa, adesso confermati anche dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare, la nuova versione del comma 14, art. 119 del Decreto Rilancio prevede che, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata, i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

Va, tuttavia, considerato che nei periodi successivi dello stesso comma 14 è previsto che l’obbligo della stipula della polizza assicurativa si considera comunque rispettato se è stato stipulato:

  • un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
  • ovvero, in alternativa, un contratto di assicurazione specifico con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.

Ne deriva che il professionista può, in alternativa, stipulare un contratto di assicurazione:

  • per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni (polizza single project);
  • per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista qualora non risulti capiente rispetto al valore degli interventi sottostanti alle asseverazioni e attestazioni rilasciate (polizza multiprogetto o a consumo);
  • specifico, ossia dedicato alla sottoscrizione di asseverazioni o attestazioni relative agli interventi rientranti nel Superbonus, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro (polizza multiprogetto o a consumo).

Le disposizioni si applicano con riferimento alle attestazioni e asseverazioni sottoscritte dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Frodi).

Ma, attenzione, secondo il Fisco tale obbligo, non essendo richiamato dall’art. 121, comma 1-ter, lettera b), del Decreto Rilancio, vale per il superbonus ma non per gli altri bonus diversi.



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