Superbonus 110%: a breve nuovi prezzi, sanzioni e opzioni alternative

di Redazione tecnica - 21/02/2022

Potrebbe essere questa la settimana giusta per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di due nuovi pezzi che si aggiungono al grande puzzle del superbonus 110%. Stiamo parlando del decreto del MiTE per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute e del nuovo provvedimento d'urgenza del Governo che dovrà trovare una soluzione all'impasse venutasi a creare a seguito del Sostegni-ter e della limitazione al sistema di cessione del credito.

Il nuovo Decreto del MiTE: l'asseverazione di congruità

Il nuovo Decreto del MiTER, già firmato dal Ministro Cingolani, ha ridefinito al rialzo (+20%) i costi necessari per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute per taluni beni. Così come previsto all'art. 119, comma 13-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Sostanzialmente non cambierà nulla rispetto a prima. Anche nel vecchio allegato I al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus), i prezzi riportati erano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative all'installazione e alla messa in opere delle tecnologie riportate.

Il Decreto del MiTE (rispondendo ai tanti che lo hanno domandato negli ultimi giorni) non cambia nulla neanche sulle spese massime ammissibili che restano sempre le stesse indicate all'art. 119 del Decreto Rilancio.

Con una modifica all'Allegato A al Decreto MiSE viene definito precisamente il campo di applicazione del nuovo Allegato I del Decreto MiSE (che diventa l'Allegato A del Decreto MiTE). In particolare, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I per gli interventi di seguito indicati:

  • interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio;
  • interventi che prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;
  • interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui al punto precedente, che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio.

I nuovi prezzi potranno essere utilizzati a partire dalle CILAS e titoli presentati il giorno dopo l'entrata in vigore del nuovo decreto, ovvero 30 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È chiaro che aver anticipato questi prezzi con diversi giorni di anticipo rispetto la pubblicazione in Gazzetta sta già rallentando tanti nuovi cantieri che avrebbero già potuto partire.

Il nuovo provvedimento d'urgenza: più cessioni e più sanzioni

Sta destando più di una preoccupazione il nuovo provvedimento d'urgenza approvato dal Governo la scorsa settimana. Un Decreto Legge che si sarebbe dovuto limitare a trovare una soluzione al problema del blocco della cessione del credito generato dall'art. 28 del Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) ma che è andato oltre stabilendo uno stretto regime sanzionatorio per i tecnici coinvolti nelle asseverazioni del processo superbonus 110%.

Viene, infatti, inserito all'art. 119 del Decreto Rilancio il seguente comma 13-bis.1:

Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Una disposizione che desta più di una preoccupazione sulla sua portata come evidenziato anche da Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia. "Come molti altri colleghi geometri e tecnici del settore edile, sono rimasta perplessa dalle pene previste per false asseverazioni nella bozza del decreto: dai 2 ai 5 anni di reclusione e multe esorbitanti. Preoccupa, inoltre, una possibile interpretazione estensiva del testo: anche un errore in buona fede, escludendo i casi di frode, potrebbe portare alla reclusione. Non solo: si chiedono assicurazioni per tutto l’ammontare dei lavori, quando i tecnici le hanno già ed è chiaramente impossibile garantire coperture assicurative tanto ampie. Si tratta solo di una bozza ma è qualcosa di assurdo, da modificare quanto prima. Tutti noi seguiamo già una deontologia professionale, abbiamo una formazione continua, siamo sottoposti a norme precisissime: non siamo truffatori e quando ci sono tentativi di truffe, almeno stando ai casi di cronaca, i lavori non sono nemmeno partiti. Non intendo alimentare polemiche in questo momento delicato, in cui il governo Draghi sta lavorando, e bene, sia in Italia sia sul piano internazionale ma si tratta di un errore potenzialmente devastante per i tecnici e a caduta per il settore edile, che sono certa venga corretto in fase di definizione. L’assoluta indefinitezza del testo rischia di fermare preventivamente ogni tipo di intervento quando, invece, il Superbonus ha dato un contributo alla transizione ecologica e ha sostenuto il settore e l'economia nazionale, permettendo allo Stato di recuperare risorse con IVA e IRPET, oltre al risparmio energetico”.

Via libera alle cessioni multiple

Il Decreto Legge prevede anche una modifica al sistema delle opzioni alternative. In particolare, l'art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio subisce una nuova modifica in modo da consentire, dopo lo sconto in fattura e dopo la prima cessione diretta da parte del contribuente, ulteriori due cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

In questo modo il sistema consentirà, dopo l'acquisizione del credito, di cedere altre 2 volte ma solo banche e intermediari finanziari iscritti all'albo o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Ai predetti soggetti permane l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Stop alla frammentazione dei crediti

Altra modifica all'art. 121 del Decreto Rilancio prevede l'inserimento del seguente comma 1-quater:

I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al periodo precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

In questo modo viene eliminato il problema della frammentazione dei crediti e previsto un codice di tracciabilità del credito mediante un codice identificativo univoco.



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