Superbonus 110%: la Corte dei Conti denuncia comportamenti poco virtuosi

di Redazione tecnica - 26/11/2021

Da una parte l’interesse generato per una agevolazione fiscale senza precedenti, dall’altra i vincoli temporali, i dubbi e le zone d’ombra, sono i motivi principali che hanno determinato comportamenti poco virtuosi da parte di alcune imprese del settore edilizia nell’utilizzo del superbonus 110%.

Superbonus 110%: la Corte dei Conti sulla Legge di Bilancio 2022

Ad evidenziarlo è stata la Corte dei Conti in audizione il Commissioni riunite Bilancio del Senato e della Camera dei Deputati durante la seduta n. 30 del 23 novembre 2021 sul Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

Non poteva mancare un commento all’articolo 9 dell’attuale disegno di legge di bilancio che interviene sugli strumenti di incentivazione degli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (insieme ad altri incentivi mirati al migliorare l’efficienza energetica e il verde), in prevalenza operando una ridefinizione dei termini di scadenza e una revisione dell’entità delle detrazioni dei bonus edilizi.

Secondo la Corte dei Conti, tra le modifiche all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) più significative per il superbonus 110%:

  • la proroga al 31 dicembre 2022 degli interventi effettuati dalle persone fisiche, di cui al comma 9, lett. b) che risultavano già avviati al 30 settembre 2021;
  • il prolungamento al 2023 degli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lett. b), per i quali si introduce, tuttavia, un décalage dell’entità della detrazione per i due anni successivi (70 per cento per le spese sostenute al 31 dicembre 2024 e 65 per cento al 31 dicembre 2025);
  • il limite ISEE di 25mila euro per i contribuenti che hanno effettuato interventi sugli immobili adibiti ad abitazione principale i quali possono godere di una proroga fino al 31 dicembre 2022;
  • la proroga al 31 dicembre 2023 per gli immobili di proprietà delle cooperative nei casi in cui alla data del 30 giugno 2023 sia stato effettuato il 60% dei lavori.

Altre interessanti modifiche riguardano gli altri bonus edilizi, per i quali sono state estese fino al 2024 le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio, e il bonus facciate esteso anche al 2022 ma con un’aliquota del 60%.

La ripresa del settore delle costruzioni

La Corte dei Conti ha evidenziato come le semplificazioni introdotte nell’ultimo periodo siano servite ulteriormente per stimolare l’utilizzo del superbonus 110%. Gli ultimi dati Istat del secondo trimestre 2021 sul settore delle costruzioni hanno confermato una dinamica particolarmente positiva, sia nel confronto con i valori dello stesso periodo del 2020 (+55,6 per cento, +58,3 per cento quelli in abitazioni e +52,9 per cento quelli in fabbricati non residenziali e altre opere), sia rispetto a quelli del 2019 (+13 per cento), non condizionati dalle restrizioni emergenziali dettate dalla pandemia.

A conferma della graduale ripresa del settore delle costruzioni, stime preliminari del Cresme indicano per l’anno in corso un aumento degli investimenti in costruzioni del 17,6% rispetto all’anno precedente. Tale crescita risulta trainata soprattutto dalla componente di rinnovo residenziale (+25,2 per cento).

Interessanti anche i dati monitorati da Enea sugli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus). Al 31 ottobre 2021, risultano in corso di realizzazione 57.664 interventi edilizi incentivati (in termini di asseverazioni depositate) per un ammontare di circa 9,7 miliardi di investimenti ammessi a detrazione. Si tratta di una risposta particolarmente vivace da parte di una settore che ad aprile 2021 registrava interventi incentivati (dal superbonus 110%) pari a 13.000 asseverazioni protocollate e investimenti ammessi a detrazione di circa 1,8 miliardi.

Soltanto tra i mesi di settembre e ottobre si sono registrati quasi 11.500 nuovi interventi. I lavori interessano prevalentemente edifici unifamiliari (circa il 60 per cento del totale) e unità immobiliari indipendenti (34,6 per cento), ma continuano a crescere anche i condomini (14,5 per cento) che hanno raddoppiato il numero degli interventi rispetto a gennaio dello stesso anno e soprattutto segnalano lavori con importi medi di maggiore entità (oltre 570 mila euro) rispetto a quelli delle singole abitazioni (pari a circa 90 mila euro).

I comportamenti poco virtuosi e l’attività di vigilanza

Benché i dati siano certamente positivi, la Corte dei Conti evidenzia pure che l’intensità della reazione del mercato agli incentivi fiscali, da un canto, e gli stretti vincoli temporali imposti dalle misure, dall’altro, hanno determinato comportamenti poco virtuosi da parte di alcune imprese del settore.

Le stesse associazioni di categoria hanno segnalato in occasione di diverse audizioni parlamentari come in questi ultimi mesi non sempre sono stati garantiti livelli adeguati di legalità e di sicurezza nei cantieri, oltre a rilevarsi comportamenti fraudolenti nell’impiego delle misure agevolative.

Sarebbe necessario, pertanto, alla luce della particolare risposta del mercato, rendere più intensa e rapida l’azione che l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha recentemente avviato, attivando una campagna straordinaria di vigilanza nel settore dell’edilizia. Al riguardo, l’Ispettorato ha predisposto (nota protocollare n. 6023 del 27 agosto 2021) specifiche istruzioni alle strutture territoriali mirate a contrastare le possibili devianze che possono incidere sul corretto svolgimento dei rapporti di lavoro nei cantieri.

L’attività di vigilanza, programmata per l’ultimo quadrimestre del 2021 dovrebbe riguardare le aziende mai ispezionate, quelle c.d “dormienti”, che hanno riavviato le attività stimolate dall’applicazione del superbonus 110%, le aziende interessate dall’istituto del distacco transnazionale, le imprese in rete che operano nel settore, quelle caratterizzate dalla maggiore probabilità di rischio infortunistico connesso alla rotazione del personale impiegato, nonché i cantieri che prevedono la compresenza di più imprese.

Il Superbonus e il Decreto anti-frode

L’altro ambito di possibili comportamenti illegali legati alle misure di incentivazione del mercato delle costruzioni, con ricadute importanti sulla finanza pubblica, riguarda alcuni casi di pratiche di concorrenza sleale e addirittura frodi segnalate, seppure con quantificazioni ancora non disponibili, dall’Agenza delle Entrate.

Di rilievo, in tal senso, l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto- Legge 11 novembre 2021, n. 157 (c.d. Decreto anti-frode) finalizzato a contrastare i comportamenti fraudolenti nell’utilizzo dei benefici fiscali. Il provvedimento introduce disposizioni mirate a garantire il corretto impiego nella dichiarazione dei redditi ovvero tramite cessione del credito/sconto in fattura, di alcune agevolazioni per interventi sugli immobili.

Tra i principali interventi vi sono:

  • l’estensione dell’obbligo del visto di conformità ai bonus per i quali lo stesso non era previsto fino ad oggi;
  • la fissazione, per alcuni beni, di valori massimi cui far riferimento per attestare la congruità delle spese;
  • l’introduzione di un sistema di controllo preventivo che permetta all’Agenzia delle entrate la verifica della correttezza delle operazioni, con facoltà di sospendere, fino a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni e delle opzioni che presentano “profili di rischio”;
  • la previsione del divieto per gli intermediari bancari e finanziari (articolo 3, d.lgs. n. 231/2007) di procedere all’acquisizione dei crediti, se ricorrono i presupposti di operazioni sospette per le quali sussistono gli obblighi di segnalazione all’Unità di informazione finanziaria (articoli 35 e 42, d.lgs. n. 231/2007).

Per lo svolgimento delle attività di controllo, infine, l’Agenzia delle Entrate potrà avvalersi dei poteri istruttori previsti in materia di imposte dirette e di IVA e, per il recupero degli importi dovuti procedere con un atto di recupero impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie.

In sostanza, l’azione del legislatore volta a rinnovare con alcuni correttivi le agevolazioni edilizie, nel quadro di un solido sistema di vigilanza e di controllo dei comportamenti fraudolenti, oltre a rendere più certe le valutazioni sulle dimensioni finanziarie delle misure in termini di impatti sulla finanza pubblica, potrebbe permettere di programmare eventuali nuovi e diversi strumenti di intervento, volti a coadiuvare politiche più incisive di riduzione delle emissioni di CO2.

L’impatto sulla finanza pubblica

In riferimento all’impatto economico del superbonus 110% sulla finanza pubblica, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la registrazione contabile, secondo la classificazione economica europea (SEC2010) del “Bonus 110 per cento” è ancora in corso di valutazione da parte della Commissione europea.

La Commissione si è riservata di introdurre, nell’ambito della prossima edizione del Manual on Government Deficit and Debt (MGDD), una guida metodologica specifica mirata a coprire la casistica relativa ai crediti d'imposta trasferibili e non trasferibili. La questione assume profili rilevanti per l’inquadramento economico della misura, considerando che l’incertezza legata alla classificazione ha indotto il legislatore a richiedere approfondimenti, nell’ambito di specifiche sessioni di audizioni, relativamente agli impatti sulla spesa pubblica.

A tale proposito Eurostat ha ritenuto di poter accettare, seppure temporaneamente, la decisione dell’autorità statistica di considerare il “Bonus 110 per cento” come un credito d’imposta “non-payable” (a riduzione delle entrate fiscali per la quota detraibile nell’anno) da registrare, pertanto, nei conti nazionali proporzionalmente agli anni di fruizione dei crediti di imposta. Contestualmente, Eurostat ha però specificato che la possibilità di trasferire il "Bonus 110 per cento" da un beneficiario originario a terzi, (prevedendo anche trasferimenti “multipli”), potrebbe configurare la misura come un “caso limite”, non chiaramente interpretabile, pertanto, come un credito d'imposta “non-payable”.



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