Superbonus 110% e Decreto Sostegni-ter: come cambia la cessione del credito

di Gianluca Oreto - 22/01/2022

Nuove modifiche chirurgiche all’orizzonte per la disciplina del superbonus 110%. Solo che quando si parla di chirurgia si pensa a qualche operazione necessaria a far riprendere un paziente che sta male. Nel caso delle detrazioni fiscali del 110% la situazione è ben diversa.

Superbonus 110%: dalle Semplificazioni alle complicazioni

Dopo le semplificazioni arrivate dal D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis), il bonus 110% si è messo a galoppare. Lo hanno dimostrato i report dell’Enea che dal mese di agosto 2021 in poi ha monitorato attentamente l’andamento dell’utilizzo delle detrazioni fiscali per il risparmio energico.

Dati evidenti che hanno dimostrato un’impennata delle asseverazioni e delle detrazioni fiscali per tutti i principali soggetti beneficiari:

  • condomini;
  • unifamiliari;
  • unità immobiliari con accesso automo e funzionalmente indipendenti.

Peccato, però, che l’aumento dei numeri non ha rappresentato anche un incremento del livello di gradimento del Governo verso questo strumento fiscale. Giustificato dai dati dell’Agenzia delle Entrate e dalle maxi truffe scovate dalla Guardia di Finanza, nasce il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode) che ha lo scopo di evitare le frodi fiscali mettendo nuovi paletti per la fruizione delle detrazioni fiscali (tutte, non solo il superbonus) tramite le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

Nuovi paletti nati frettolosamente (fino al 31 dicembre 2021 non si possono detrarre le spese per visti e asseverazioni necessari ai bonus minori) che, come spesso accade nel nostro Paese, saranno rispettati dagli stessi contribuenti, professionisti e imprese che già operavano nella legalità.

Superbonus e bonus edilizi dopo antifrode e Legge di Bilancio 2022

Arrivano visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese sostenute anche per i bonus minori e piccole spese. Almeno fino alla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che, dopo aver abrogato il Decreto antifrode, ne ha rimesso integralmente i contenuti all’interno del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) con alcune modifiche (tra le quali l’esclusione degli obblighi per l’edilizia libera e i piccoli cantieri di importo inferiore a 10.000 euro).

Le intenzioni del Parlamento sono chiare: da destra a sinistra non si vogliono nuovi paletti volti a limitare il superbonus 110%. E andando contro a quanto previsto dal Governo nella prima bozza di disegno di Legge di Bilancio 2022, il Parlamento stralcia i contenuti del nuovo art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio, eliminando le previsioni che avrebbero limitato fortemente l’utilizzo del superbonus per gli edifici unifamiliari (paletto ISEE a 25.000 euro per abitazioni principali o CILAS presentata entro il 30 settembre 2021).

Alla fine il Parlamento ha la meglio sul Governo. Ma non dimentichiamo che l’esecutivo ha sempre un jolly rappresentato dal potere di emanare provvedimenti d’urgenza che a vario titolo intervengono su tutto lo scibile. Una prassi che accompagna i Governi degli ultimi anni è la pubblicazione di Decreti Legge omnibus immediatamente in vigore per almeno 60 giorni, ovvero il tempo che serve al Parlamento per la conversione in Legge. Un tempo che basta per confondere, limitare e creare danni...

Superbonus e bonus edilizi dopo il Decreto Sostegni-ter

E il Governo questo jolly sembra averlo pescato nella giornata del 21 gennaio 2022 quando il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge cosiddetto Sostegni-ter recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico".

Un nuovo provvedimento d'urgenza che entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con importanti effetti non tanto sulle detrazioni fiscali ma sulle opzioni alternative.

Perché in fondo diciamolo, il superbonus 110% è uno strumento fiscale straordinario, ma il vero motore che ha sorretto l’edilizia si chiama opzione alternativa. La possibilità per i contribuenti di avere scontato o cedere il credito fiscale senza alcun limite ha generato un vero e proprio marketplace che ha sorretto il settore e, inutile nasconderlo, creato nuove possibilità per contribuenti e affaristi molto fantasiosi (che evidentemente conoscono la scarsa capacità di controllo dello Stato).

Grazie all’art. 121 del Decreto Rilancio, infatti, le cessioni possono avvenire senza limite. In questo modo sono nate alcune figure particolari, i General Contractor che si sono messi in mezzo tra professionisti, imprese e contribuenti.

Sconto in fattura e unica cessione del credito

Dal 7 febbraio 2022 tutto cambierà perché a seguito di sconto in fattura sarà possibile cedere il credito una sola volta. Ecco come sarà modificato l’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio:

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito "cedibile dai medesimi" ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari "senza facoltà di successiva cessione".

Modifiche che entreranno in vigore dal 7 febbraio 2022. A partire da questa data, i crediti che sono stati precedentemente oggetto di una delle due opzioni alternative, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. E saranno nulli i contratti di cessione conclusi in violazione di tali nuove disposizioni.



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