Superbonus 110%: per gli edifici unifamiliari serve l'APE convenzionale?

di Gianluca Oreto - 14/09/2021

Per valutare il doppio salto di classe energetica di un edificio unifamiliare, necessario per accedere al superbonus 110% (ecobonus), serve produrre l'APE convenzionale pre e post intervento?

Superbonus 110: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it

Oggi rispondiamo ad un nostro lettore che vuole valutare la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) per un intervento di riqualificazione energetica di un edificio unifamiliare. La norma, art. 119, comma 3 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) stabilisce, infatti, che per gli interventi di riqualificazione energetica (trainanti e trainati) che vogliono accedere al bonus 110% è necessario:

  • rispettare i requisiti minimi previsti dal DM 6 agosto 2020;
  • assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
  • la produzione dell’attestato di prestazione energetica (APE), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

APE e APE convenzionale: le differenze

A questo punto occorre fare molta attenzione. Il Decreto MiSE 06/08/2020 (Decreto Requisiti tecnici Ecobonus) ha previsto una procedura semplificata per la redazione dell'APE per edifici con più unità immobiliari. Per la redazione del singolo APE per una unità immobiliare o per un edificio unifamiliare trova sempre applicazione il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192. Mentre nel caso di edificio plurifamiliare, per il calcolo dell'APE convenzionale è necessario prendere i singoli APE di ogni unità immobiliare, l'indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

Quindi la risposta al nostro lettore è "no", non serve l'APE convenzionale ma l'APE ordinario. Tra le altre cose, ricordo che mentre per l'APE ordinario è richiesto il requisito di indipendenza da parte del tecnico certificatore, per l'APE convenzionale no. L'APE convenzionale previsto per l'accesso al Superbonus è finalizzato soltanto a dimostrare che l'edificio considerato nella sua interezza consegua, dopo gli interventi, il miglioramento di due classi energetiche. Per cui, mentre per la redazione dell'APE di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, trovano applicazione i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 3 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso dell'APE convenzionale la situazione è diversa e il tecnico può redigerlo anche per la sua abitazione.



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