Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022 o al 31 marzo 2023: per chi?

di Redazione tecnica - 28/12/2022

Tra i disegni di legge di conversione del Decreto Aiuti-quater e legge di Bilancio 2023, cominciano ad incrinarsi le certezze di contribuenti, professionisti e imprese relativamente all’aliquota da utilizzare per il Superbonus tra delibera assembleare, dichiarazioni sostitutive, CILAS, 18, 19, 24 e 25 novembre, 31 dicembre 2022 e 31 marzo 2023.

Il Glossario delle date da prendere in considerazione

Al momento occorre ricordare che il regime temporale per l’utilizzo delle detrazioni fiscali previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) fa riferimento a quanto prevede l’art. 9 del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater) che ha modificato l’art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio stesso e previsto il sistema di eccezioni vigenti.

A questo regime occorre aggiungere le modifiche che arriveranno dalla Legge di Bilancio 2023 e dalle Legge di conversione del Decreto Aiuti quater e ricordarsi della seguenti date:

  • 30 settembre 2022 - data entro la quale i soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio devono aver completato il 30% dell’intervento;
  • 18 novembre 2022 - data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuti-quater;
  • 19 novembre 2022 - data entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater;
  • 24 novembre 2022 - data entro la quale deliberare l’esecuzione dei lavori di superbonus;
  • 25 novembre 2022 - prima data entro la quale presentare la CILAS;
  • 31 dicembre 2022 - ultima data entro la quale presentare la CILAS e/o utilizzare l’aliquota del 110% per alcuni soggetti beneficiari
  • 31 marzo 2023 - ultima data entro la quale sostenere le spese di superbonus 110% per alcuni soggetti beneficiari.

Entriamo nel dettaglio.

Superbonus 110%, 30 settembre 2022 e 31 marzo 2023

L’attuale versione dell’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Legge n. 34/2020, che rimarrà tale anche dopo la legge di Bilancio 2023 e la conversione in legge del Decreto Aiuti quater, prevede che in caso di interventi realizzati da persone fisiche su edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente autonome e con accesso indipendente, se il 30% di questi interventi è stato realizzato entro il 30 settembre 2022, allora i contribuenti potranno continuare ad utilizzare il bonus 110% sulle spese sostenute entro il 31 marzo 2023.

Questa parte, come scritto, non dovrebbe cambiare nelle prossime settimane.

Ricordiamo che per chi non fosse riuscito a completare il 30% dell’intervento entro il 30 settembre 2022, il bonus 110% è terminato il 30 giugno 2022 (data ultima per sostenere le spese). Per le istanze presentate a partire dall’1 gennaio 2023, si avrà a disposizione il superbonus 110% ma con 3 vincoli:

  • il contribuente deve essere proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente o deve essere titolare di un diritto reale di godimento;
  • l'edificio o l'unità immobiliare devono essere adibite ad abitazione principale del contribuente che sostiene le spese;
  • il capo al contribuente che sostiene le spese deve sussistere un requisito reddituale, basato su un parametro denominato "reddito di riferimento" che non dovrà essere superiore a 15.000 euro, determinato utilizzando un quoziente familiare secondo quanto prevede l'art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio.

Superbonus 110%, 18, 19, 24, 25 novembre e 31 dicembre 2022

Più complessa la situazione relativa alle 4 date: 18, 19, 24 e 25 novembre 2022. Per tenere accesa l’attenzione di tutti, la Legge di Bilancio 2023 (che sarà a breve approvata dal Senato e approderà in Gazzetta Ufficiale) prevede diversi regimi temporali a seconda che si tratti di interventi realizzati:

  • da condomini;
  • da persone fisiche su edifici composti da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate.

Nel secondo caso, molto semplicemente, presentando la CILAS entro il 25 novembre 2022 si potrà utilizzare il 110% per tutte le spese sostenute nel 2023.

Nel primo caso, invece, occorrerà una prima verifica sulla data della delibera di approvazione dei lavori (attestata dall’amministratore del condominio o dal condomino che ha presieduto l’assemblea) che potrà essere:

  • entro il 18 novembre 2022 (incluso);
  • compresa tra il 19 novembre e il 24 novembre 2022 (inclusi).

Nel primo caso, per assicurarsi il 110% la CILAS potrà essere presentata entro il 31 dicembre 2022, nel secondo caso, invece, entro il 25 novembre 2022 (incluso).

Relativamente agli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio (sul quale occorrerà un chiarimento se vale anche per le demolizioni e ricostruzioni parziali), per l’utilizzo del superbonus 110% anche sulle spese sostenute nel 2023, l’istanza per l’acquisizione del titolo potrà essere presentata entro il 31 dicembre 2022.



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