Superbonus 110%: nuove modifiche dal Decreto Infrastrutture?

di Gianluca Oreto - 29/07/2022

Quando si parla di superbonus 110% occorre sempre fare molta attenzione al quadro normativo di riferimento. 18 provvedimenti di modifica arrivati nel corso di questi 26 mesi di applicazione del Decreto Rilancio impongono la piena conoscenza di quello che è e quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni.

Superbonus 110% e cessione del credito: le modifiche normative

In questo tortuoso percorso di autoapprendimento continuo, occorre ricordare che questi correttivi sono arrivati sempre con modifiche previste:

  • da Decreti Legge e poi modificate ulteriormente dalle relative leggi di conversione;
  • dalle due leggi di Bilancio approvate nel frattempo;
  • dalle leggi di conversione che modificando i Decreti Legge inserivano nuove disposizioni sul superbonus o sul meccanismo alternativo alla detrazione fiscale.

Sappiamo già che le ultime modifiche rilevanti al duo "superbonus-cessione crediti edilizi" sono arrivate dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 di conversione del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50. Le prossime arriveranno con la conversione in legge del Decreto Legge n. 73/2022 (Decreto Semplificazioni fiscali) sul quale la Camera ha approvato un emendamento per l'apertura delle nuove disposizioni sulla cessione anche ai crediti comunicati all'Agenzia delle Entrate prima dell'1 maggio 2022.

Superbonus 110%: le prossime modifiche normative

Intanto prosegue al Senato la discussione del disegno di legge di conversione del Decreto-Legge n. 68/2022 (Decreto Infrastrutture), recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del MIMS, licenziato dalla Commissione Lavori pubblici.

In questo caso la conversione dovrà arrivare entro il 15 agosto 2022. All'interno del fascicolo di emendamenti ne sono stati presentati due che riguardano l'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) relativamente a due distinti argomenti.

Un primo emendamento chiede di aggiungere all'art. 119 il seguente comma 9-quater:

"Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il beneficio spettante sull'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, di cui al comma 9-ter, è calcolato con l'applicazione della percentuale di detrazione media dei tre anni precedenti, salvo conguaglio alla fine dell'anno da eseguirsi:

  1. in presenza di una effettiva percentuale di detrazione inferiore a quella utilizzata per la predetta opzione, attraverso l'utilizzo diretto dell'ulteriore ammontare agevolabile che ne risulta secondo le ordinarie modalità e termini;
  2. in presenza di una effettiva percentuale di detrazione superiore a quella utilizzata per la predetta opzione, attraverso il riversamento del credito corrispondente al minor ammontare agevolabile che ne risulta entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Nei casi di cui al periodo precedente, non trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

Un altro emendamento riguarda, invece, le eccezioni temporali alle scadenze previste per utilizzare il superbonus 110%. In particolare è stato chiesto di sostituire il terzo periodo del comma 8-bis con il seguente:

"Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Per gli interventi effettuati dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
".



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