Superbonus 110%: occhio alla data del titolo edilizio

di Redazione tecnica - 08/10/2021

L’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha introdotto nel nostro ordinamento le ormai note detrazioni fiscali del 110% (superbonus) per interventi di efficientamento energetico (ecobonus 110%) e di riduzione del rischio sisimico (sismabonus 110%).

Superbonus 110%, Sismabonus e titolo edilizio: nuovi chiarimenti dal Fisco

Negli ultimi 18 mesi sono davvero tanti i dubbi che imprese, professionisti e contribuenti hanno manifestato nell’applicazione operativa del superbonus, nelle due “anime” energia e sisma. Dubbi a cui hanno provato a rispondere i vari Enti preposti al controllo tra cui l’Agenzia delle Entrate e l’Enea.

Tra questi, rimanendo sull’anima preposta alla riduzione del rischio sismico, uno su cui l’Agenzia delle Entrate è dovuta intervenire più e più volte riguarda l’asseverazione tecnica per il sismabonus e la data di avvio delle procedure di rilascio del titolo edilizio. Ed è su quest’ultima che il Fisco fornisce gli ultimi chiarimenti con la risposta 6 ottobre 2021, n. 674.

Superbonus 110%: dal sismabonus al supersismabonus

Nel nuovo interpello sottoposto al giudizio di AdE siamo di fronte ad un edificio collabente (F/2) sul quale il contribuente rappresenta di aver avviato dei lavori di ristrutturazione edilizia in data 17 maggio 2016 ma non ancora conclusi. I lavori riguardano la demolizione e ricostruzione di una parte dell'edificio (lavori eseguiti parzialmente) ed il risanamento di un'altra parte di edificio (ancora da eseguire). Gli stessi lavori sono iniziati prima:

  • dell'entrata in vigore del D.M. n. 58 del 2017 che ha introdotto l'allegato B ai fini dell'attestazione della classe del rischio sismico;
  • dell'entrata in vigore del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita), che ha esteso la possibilità di effettuare degli interventi agevolabili di demolizione/ricostruzione in zona sismica 2 e 3.

In realtà chi ha un minimo di dimestichezza con il sismabonus e ha avuto modo di leggere qualche risposta dell’Agenzia delle Entrate potrebbe sollevare un unico dubbio riguardante il comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013. Nella versione pre Legge di Bilancio 2021, questo comma prevedeva che il sismabonus potesse essere applicato agli interventi “le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione”. Disposizione che ha generato non poche problematiche interpretative risolte con la pubblicazione della Legge n. 178/2020 (la Legge di Bilancio 2021) che, tra le altre cose, ha aggiunto al comma 1-bis una parte che ha esteso il sismabonus agli interventi per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio a partire dall’1 gennaio 2017.

Modifica che ha eliminato alla radice ogni dubbio interpretativo.

Sismabonus e Supersismabonus: i chiarimenti del Fisco

Ciò basterebbe per rispondere al contribuente istante. L’Agenzia delle Entrate, però, fornisce una risposta puntuale ricordando il parere della Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione sismabonus 9 agosto 2021, R.U. 0213602 che, rispondendo ad un quesito, ha precisato che "In sostanza, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la citata legge di bilancio 2021 ha aggiunto nel predetto comma 1-bis le parole «ovvero per quali sia stato rilasciato il titolo edilizio». Si ritiene che con tale locuzione il legislatore abbia inteso consentire l'accesso al beneficio anche ai contribuenti che - a partire dal 1° gennaio 2021 - sostengono le spese a fronte di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dal 1° gennaio 2017 ovvero per interventi per i quali a partire da tale ultima data sia stato rilasciato il titolo edilizio. Pertanto, è possibile accedere alle detrazioni per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 anche qualora il titolo abilitativo sia stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017, indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria - ipotesi esclusa prima delle modiche apportate dalla legge di bilancio 2021".

Conclusioni: niente sismabonus per i titoli prima dell’1 gennaio 2017

Le conclusioni di AdE non potevano essere differenti. Considerato che l'Istante ha ottenuto il permesso a costruire in data antecedente al 1° gennaio 2017 (17 maggio 2016), non potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi antisismici descritti nell'istanza, stante il chiaro disposto temporale previsto per l'avvio delle procedure autorizzatorie ovvero, per il rilascio del titolo abilitativo, cui è subordinata la spettanza di tale agevolazione.

A nulla vale anche la presentazione della SCIA presentata il 14 luglio 2021, in variante, allegando l'asseverazione della riduzione del rischio sismico.



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Risposta AdE